State v. Defendant (In Absentia) on Heavy Vehicle Tax Evasion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty in absentia of violating the federal law on performance-based heavy vehicle tax by inaccurately declaring the weight of a semi-trailer at a customs office, thereby endangering tax collection. The court reasoned that based on the indictment and the public prosecutor's request to confirm the initial finding, the defendant committed the offense and was sentenced to a fine of 100 Swiss francs, plus 150 Swiss francs for court fees and expenses, with the fine convertible to arrest upon non-payment within three months, and the conviction was not to be entered into the criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 LTTP, Art. 49 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cpv. 3 CPS; State v. Defendant (In Absentia) on Heavy Vehicle Tax Evasion: The court reasoned that based on the indictment and the public prosecutor's request to confirm the initial finding, the defendant committed the offense and was sentenced to a fine of 100 Swiss francs, plus 150 Swiss francs for court fees and expenses, with the fine convertible to arrest upon non-payment within three months, and the conviction was not to be entered into the criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime for which the accused was declared guilty.
This article is cited to specify the penalty for non-payment of the fine, which is included in the orders.
This procedural rule is cited in the final orders regarding the deadlines and rights for appealing and requesting the written grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.161 DA 1461/2004 · Bellinzona 14 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con il segretario __________ per giudicare
ACCU 1 , , ,
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, per avere, a Chiasso, presso l'ufficio doganale, in data 18 luglio 2003, quale conducente del veicolo targato __________, dichiarato inesattamente il peso del semirimorchio targato __________, mettendo così in pericolo la riscossione della relativa tassa sul traffico pesante;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 20 LTTP;
perseguito con decreto d'accusa del 28 aprile 2004 n. DA 1461/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 13 maggio 2004 dall'imputato;
indetto il dibattimento 14 settembre 2004, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14 giugno 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i fatti commessi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel decreto d'accusa n. DA 1461/2004 del 28 aprile 2004?
2. In caso di risposta affermativa deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?
3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 20 LTTP; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, art. 20 LTTP,
per i fatti compiuti a Chiasso il 18 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1461/2004 del 28 aprile 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
dispone che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cpv. 3 CPS);
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale