Negligent Injury and Failure to Stop Following Accident
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with causing serious negligent injury and failing to stop after an accident, stemming from an incident on August 17, 2003, where the defendant's loss of control led to a collision causing serious injuries to the other driver. The court acquitted the defendant of causing serious negligent injury due to insufficient proof, but convicted the defendant of violating duties following an accident for fleeing the scene, sentencing the defendant to a three-day suspended custodial sentence and a fine of 300 francs, plus judicial costs, finding the conviction for fleeing upheld despite the defense's claim that stopping was impractical in a tunnel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 41 cifra 4 CPS; Negligent Injury and Failure to Stop Following Accident: The court acquitted the defendant of causing serious negligent injury due to insufficient proof, but convicted the defendant of violating duties following an accident for fleeing the scene, sentencing the defendant to a three-day suspended custodial sentence and a fine of 300 francs, plus judicial costs, finding the conviction for fleeing upheld despite the defense's claim that stopping was impractical in a tunnel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAProvision used to declare the accused guilty of failing to stop after an accident.
Provision cited regarding the cancellation of the conviction from the criminal record.
Provision cited regarding the cancellation of the conviction from the criminal record.
Provision used to establish that failure to pay the fine results in conversion to arrest.
Testo completo
Incarto n. 10.2004.125 DA 1089/2004 · Bellinzona 21 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni colpose gravi, per avere negligentemente cagionato un danno al corpo di __________ allorquando, mentre circolava alla guida della sua vettura Alfa Romeo targata __________, perdeva la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, cagionando in tal modo la collisione fra il suo veicolo e quello FIAT targato __________ condotto dallo __________. Per l'incidente, il protagonista __________ ha riportato le gravi lesioni di cui al certificato medico 24.12.2003 dell'Ospedale Regionale di Lugano;
fatti avvenuti ad Ascona il 17 agosto 2003;
reato previsto dall'art.
125 cpv. 1 e 2 CPS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,
34 cpv. 2 e 4 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
2. inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
per essersi dato alla fuga dopo aver ferito l'automobilista __________ in occasione del summenzionato incidente stradale;
fatti avvenuti ad Ascona il 17 agosto 2003;
reato previsto dall'art.
92 cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d'accusa del 29 marzo 2004 n. DA 1089/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie fr. 180.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 7 aprile 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 settembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputato, ACCU 1, il suo difensore, avv. DI 1, e l'interprete signora __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d'imputazione. Per quanto concerne il primo evidenzia come non vi siano prove a carico dell'imputato. Le dichiarazioni di controparte sono contestate e pertanto non possono fungere da fondamento per una condanna. L'incarto è palesemente lacunoso, in quanto non contiene nemmeno una foto o uno schizzo dell'incidente. Inoltre l'imputato è stato interrogato in italiano, pur avendo dimostrato di non padroneggiare la lingua. Per quanto concerne il secondo capo d'imputazione rileva come il suo assistito non si sia potuto fermare poiché essendo in una galleria ad una sola corsia non intendeva intralciare il traffico e i danni sembravano irrilevanti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. Lesioni colpose gravi;
1.2. Inosservanza dei doveri in caso di infortunio;
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. 1089/2004 del 29 marzo 2004?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 cpv. 1 e 2 CPS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 92 cpv. 1 e 2 LCStr, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCStr,
per i fatti compiuti ad Ascona il 17 agosto 2003 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 1089/2004 del 29 marzo 2004;
e lo proscioglie dall'accusa di lesioni colpose gravi,
per i fatti descritti al punto n. 1 del suddetto decreto d'accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 430.00;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 230.00 spese giudiziarie
fr. 730.00 totale
fr. -780.00 dedotta cauzione già versata
fr. -50.00 totale (da ritornare)