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10.2003.98 • PP TI 10.2003.98 Generato dall'IA

Acquittal for Receiving Stolen Property Due to Lack of Proof of Bad Faith

Numero d'incarto 10.2003.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was charged with receiving stolen property for purchasing a computer for 500 Swiss Francs from a third party, knowing or reasonably being expected to know that the item was the product of theft. The defense argued that the defendant acted in good faith, relying on the seller's explanation and the price not being excessively low, further noting the defendant's lack of computer expertise and clean record. The court ultimately acquitted the defendant of the charge of receiving stolen property, finding insufficient proof of bad faith, and consequently ordered the seized computer equipment to be returned to the rightful owner, with court costs to be borne by the state.

Regesto Legislator

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Art. 160 cifra, Art. 165 cpv. 3 CPP, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal for Receiving Stolen Property Due to Lack of Proof of Bad Faith: The defense argued that the defendant acted in good faith, relying on the seller's explanation and the price not being excessively low, further noting the defendant's lack of computer expertise and clean record. The court ultimately acquitted the defendant of the charge of receiving stolen property, finding insufficient proof of bad faith, and consequently ordered the seized computer equipment to be returned to the rightful owner, with court costs to be borne by the state.

Parole chiave

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ricettazione malafede prove acquisite illegalmente frode nel pignoramento azione mobiliare beni statali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 160 cifra
reato previsto dall’art. 160 cifra 1 cpv.
Art. 165 cpv. 3 CPP
Cited in the operative part to order the release of the seized computer.
Art. 80 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art.
Art. 41 cifra
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra a CPS;
Art. 276 cpv. 2 CPP
Cited in the final section regarding the right to file an appeal and request written grounds for the decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 165 cpv. 3 CPP

Cited in the operative part to order the release of the seized computer.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited in the final section regarding the right to file an appeal and request written grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.98 DA 23/2003 · Bellinzona 30 aprile 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (__________), cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________, difeso da: avv. __________ __________, __________,

prevenuto colpevole di ricettazione, per aver acquistato da terzi un computer marca __________ al prezzo di fr. 500.-- che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto;

fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2002;

reato previsto dall’art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 DA n. __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Ordina il dissequestro a favore della ditta __________ del computer __________ mod. __________ con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestratogli dalla polizia il 5 dicembre 2002 (art. 165 cpv. 3 CPP);

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra a CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 gennaio 2003 dal difensore;

indetto il dibattimento 30 aprile 2003, al quale ha partecipato l’accusato, assistito dal difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 13 marzo 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale preliminarmente ritiene che il decreto d’accusa non sia sufficientemente preciso, parlando di “sapeva o poteva sapere”. A prescindere da questa osservazione di natura procedurale egli sostiene che non siano comunque dati i presupposti soggettivi per una condanna del suo assistito. In effetti egli ha sempre agito in buona fede e non aveva nessun motivo per dubitare dell’origine delittuosa del computer. Tra l’altro il prezzo non appare così sproporzionatamente basso per un computer usato, come dimostrato dalla documentazione testé prodotta. Non va poi dimenticato che l’imputato non è cognito di informatica e che egli non conosceva il signor Osmani che superficialmente, sapendo di lui solo che collaborava saltuariamente con la polizia per delle traduzioni. Pertanto questi gli era apparso sincero quando gli ha spiegato i motivi che lo avevano spinto a vendere a prezzo interessante il computer. Infine ricorda che il signor __________ ha agito per fare un favore ad un cugino ed è incensurato. L’istruttoria e la documentazione agli atti non forniscono pertanto alcuna prova della malafede dell’imputato, per cui se ne giustifica il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di sentirsi addirittura imbarazzato per essere stato oggetto di un procedimento penale per una cosa di cui non si sente assolutamente colpevole, avendo ritenuto il signor __________ degno di fiducia poiché, da quanto sapeva, lavorava come traduttore per la polizia;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È il signor __________ __________ autore colpevole di ricettazione, per aver acquistato da terzi un computer marca __________ al prezzo di fr. 500.-- che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto?

2. In caso affermativo deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?

3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se si, a quali condizioni?

4. Deve essere dissequestrato a favore della ditta __________ il computer __________ mod. __________con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestratogli dalla polizia il 5 dicembre 2002?

5. L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se si, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 160 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie __________ __________, di __________ e __________, nato il ____________________ __________, a __________, cittadino kosovaro, domiciliato a __________, celibe, __________ __________,

dall’accusa di ricettazione, art. 160 cifra 1 cpv. 1 CPS, per i fatti compiuti a __________ il __________ __________ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ __________ 2003;

ordina alla crescita in giudicato della presente decisione, il dissequestro del computer __________ mod. __________ con relativo apparecchio di allacciamento alla rete, sequestrato dalla polizia il 5 dicembre 2002 (art. 165 cpv. 3 CPP);

carica la tassa e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · __________ __________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

e a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’arresto e dell’istruzione, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 350.00 totale