Recognition of Foreign Divorce and Settlement Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the recognition and enforceability (*delibazione*) in Ticino of a district court decision from Uster that dissolved a marriage and approved a settlement where the petitioning spouse agreed to transfer ownership of a condominium unit to the other spouse while assuming the entire mortgage obligation. The court granted the application, finding that the foreign judgment satisfied the requirements of federal procedural law, specifically that the decision had achieved final legal force and both parties had been properly represented or judged in default before the Uster court, with procedural costs assigned to the applicant since the opposing party did not contest the recognition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Foreign Divorce and Settlement Agreement: The court granted the application, finding that the foreign judgment satisfied the requirements of federal procedural law, specifically that the decision had achieved final legal force and both parties had been properly represented or judged in default before the Uster court, with procedural costs assigned to the applicant since the opposing party did not contest the recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision sets the cumulative conditions (final judgment and proper citation) for recognizing and declaring a federal civil judgment enforceable in Ticino, leading to the acceptance of the application in order 1.
This article regarding costs allocation is cited implicitly in the reasoning to justify placing the procedural costs on the applicant (order 2) because the respondent did not oppose the application.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.9 · Lugano 7 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 marzo 2003 presentata da
__________
riguardante la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (*Bezirksgericht Uster, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;
che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________ ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, __________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clausola n. 3.2);
che la giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;
che l'udienza è andata deserta;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto a questa Camera per la delibazione;
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (*Bezirksgericht Uster, Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________; – __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario