Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2003.9 • TRAC TI 10.2003.9 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Divorce and Settlement Agreement

Numero d'incarto 10.2003.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought the recognition and enforceability (*delibazione*) in Ticino of a district court decision from Uster that dissolved a marriage and approved a settlement where the petitioning spouse agreed to transfer ownership of a condominium unit to the other spouse while assuming the entire mortgage obligation. The court granted the application, finding that the foreign judgment satisfied the requirements of federal procedural law, specifically that the decision had achieved final legal force and both parties had been properly represented or judged in default before the Uster court, with procedural costs assigned to the applicant since the opposing party did not contest the recognition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 510 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Foreign Divorce and Settlement Agreement: The court granted the application, finding that the foreign judgment satisfied the requirements of federal procedural law, specifically that the decision had achieved final legal force and both parties had been properly represented or judged in default before the Uster court, with procedural costs assigned to the applicant since the opposing party did not contest the recognition.

Parole chiave

Generato dall'IA
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio diritto estero coniuge straniero spese di procedura matrimonio sciolto pactum de cedendo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 510 CPC

This provision sets the cumulative conditions (final judgment and proper citation) for recognizing and declaring a federal civil judgment enforceable in Ticino, leading to the acceptance of the application in order 1.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article regarding costs allocation is cited implicitly in the reasoning to justify placing the procedural costs on the applicant (order 2) because the respondent did not oppose the application.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2003.9 · Lugano 7 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

3 marzo 2003 presentata da

__________

riguardante la sentenza emessa il 13 gennaio 2003 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (*Bezirksgericht Uster, Einzelrichterin im ordentlichen Verfahren*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 13 gennaio 2003 la giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ e __________;

che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dalla giudice __________ ha accettato di cedere alla moglie, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno, __________ impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (clau­sola n. 3.2);

che la giudice unica del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 marzo 2003, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;

che con ordinanza del 10 marzo 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 marzo 2003 alle ore 16.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti;

che l'udienza è andata deserta;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato l'11 febbraio 2003, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto a questa Camera per la delibazione;

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di Uster, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 lett. B cpv. 3.2 della sentenza emanata fra le parti il 13 gennaio 2002 dalla giudice unica nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Uster (*Bezirksgericht Uster, Einzelrichtein im ordentlichen Verfahren*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________; – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario