State v. Defendant (DUI and Refusal of Testing)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court found the defendant guilty of driving while intoxicated, evidenced by a medical report indicating a mild state of intoxication, and of intentionally refusing an ordered blood alcohol test after being warned of the potential criminal consequences. Despite the defense arguing for a lesser penalty due to the defendant's income and comparison to another case with a higher blood alcohol level, the court upheld a sentence of 30 days of suspended detention for three years and a fine of 600 Swiss Francs, while declining to revoke a previously granted conditional suspension for an earlier offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 91 cpv. 3 LCStr, Art. 49 cifra, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; State v. Defendant (DUI and Refusal of Testing): Despite the defense arguing for a lesser penalty due to the defendant's income and comparison to another case with a higher blood alcohol level, the court upheld a sentence of 30 days of suspended detention for three years and a fine of 600 Swiss Francs, while declining to revoke a previously granted conditional suspension for an earlier offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the conviction regarding driving while intoxicated.
Cited as the legal basis for the conviction regarding opposition to the blood test.
Cited in the order regarding the conversion of the fine into detention upon non-payment.
Cited in the order regarding the non-revocation of the suspended sentence granted previously.
Cited in the order regarding the cancellation of the conviction from the judicial record.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.679 DA 4001/2003 · Bellinzona 23 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ difeso da: __________ __________ prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato d'ebrietà, per aver condotto l'autovettura __________ __________ __________ TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del __________ __________ 2003, concludente per uno stato di ebrietà "live" (recte: lieve);
fatti avvenuti a __________ il __________ __________ 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. opposizione alla prova del sangue,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a Lugano il
12 settembre 2003;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale erano presenti l'imputato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i reati ascritti al suo cliente, rilevando comunque che per quanto concerne il secondo capo d'imputazione l'informazione sulle conseguenze dell'opposizione alla prova del sangue è stata alquanto lacunosa. Sottolinea che si tratta della prima ebrietà e che il signor __________ è stato condannato ad una pena di 30 giorni di detenzione sospesi per tre anni e alla multa di fr. 1'500.--. Ritenuto che la collisione è unicamente imputabile a quest'ultimo e che egli circolava con tasso alcolemico doppio rispetto al qui imputato, la pena proposta appare palesemente sproporzionata. Rileva inoltre che il suo assistito ha un guadagno mensile di 1'600.--/2'000.--. Chiede pertanto una massiccia riduzione della pena (al massimo 10 giorni sospesi condizionalmente per due anni) e della multa. Si oppone da ultimo alla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, avuto riguardo alla prognosi favorevole dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di:
1.1. Circolazione in stato d'ebrietà;
1.2. Opposizione alla prova del sangue;
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003?
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63 CPS; 91 LCStr;
9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________
autore colpevole di:
1. circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCStr, per i fatti compiuti a __________ e __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/______________________________ 2003;
condanna __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2. alla multa di fr. 600.--;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 14 luglio 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 600.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1'250.00 totale