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10.2003.67 • PP TI 10.2003.67 Generato dall'IA

Accused Acquitted of Battery Charges

Numero d'incarto 10.2003.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a case concerning allegations of battery (vie di fatto) for striking another person in the face on September 23, 2002, the accused, who had opposed the public prosecutor's proposed conviction and fine, was ultimately acquitted of the charge after the trial where the prosecutor waived attendance but requested confirmation of the initial charge. The court acquitted the accused of the battery offense and relegated the civil claims for damages to the competent civil forum, as no written motivation was requested and the sentence was declared final.

Regesto Legislator

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Art. 126 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, 39 LTG; Accused Acquitted of Battery Charges: The court acquitted the accused of the battery offense and relegated the civil claims for damages to the competent civil forum, as no written motivation was requested and the sentence was declared final.

Parole chiave

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abbandono per lesioni personali denuncia mendace aggressione fisica abbandono del procedimento penale verdetto di colpevolezza lesioni colpose Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 cpv. 1 CP

The court acquitted the accused of the offense defined in this article.

art. 276 cpv. 2 CPP

This procedural rule governed the parties' right to request the written grounds for the judgment.

39 LTG

This article was considered when making the final decision on the merits.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.67/KRM/bep DAP 2998/2002 · Bellinzona 24 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.__________.1921, fu __________ e fu __________, nata a __________ /__________, attinente di __________, domiciliata a __________, __________ __________, divorziata, pensionata difesa da: Avv. __________ __________, __________,

prevenuta colpevole di vie di fatto;

per avere, a __________ in data 23 settembre 2002, commesso vie di fatto contro __________ __________, colpendola al volto,

fatti avvenuti il 23 settembre 2002 a __________;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2002 dall'accusato;

indetto il dibattimento 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata, ritenuto di conseguenza che le pretese civili pari alla somma di fr. 832.-- vengano a cadere;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se __________ __________ è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulle pene proposte e sulle spese.

3. Sulle pretese di parte civile, che chiede il risarcimento della somma di fr. 832.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti l'art.

126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie __________ __________,

dal reato di vie di fatto, per i fatti compiuti a __________ il 23 settembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAP __________/__________del __________ 2002;

rinvia la parte civile al competente foro per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

carica le spese allo Stato.

Intimazione a: · __________ __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________, __________, __________ __________, __________, Avv. __________ __________, Piazza __________ __________, __________, Avv. __________ __________ -__________, Piazza __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria: