Acquittal for Unauthorized Procurement of Banking Documentation on Behalf of Foreign State
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of attempted commission of acts performed without authorization on behalf of a foreign state, specifically for entering Swiss territory to procure banking documentation for an ongoing Italian criminal proceeding, which would normally require formal international judicial assistance. Despite the defendant's absence at the hearing and the defense arguing a lack of subjective element and that the acts were private, the court acquitted the defendant of the charge, resulting in the state bearing the costs and awarding the defendant compensation for legal fees, with the decision being final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 271 cifra, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 271 cifra 1 CPS, art. 273 e segg. CPP; Acquittal for Unauthorized Procurement of Banking Documentation on Behalf of Foreign State: Despite the defendant's absence at the hearing and the defense arguing a lack of subjective element and that the acts were private, the court acquitted the defendant of the charge, resulting in the state bearing the costs and awarding the defendant compensation for legal fees, with the decision being final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the criminal offense for which the defendant was acquitted in the dispositive.
Cited as the procedural basis for the judgment concerning the trial procedure.
Cited as a procedural rule relevant to the decision structure.
Cited regarding the time limit for requesting the written grounds of the judgment and the right to appeal, although the dispositive itself only confirms the outcome.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.439 DA 1097/2003 · Bellinzona 18 ottobre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, per avere, il 5 luglio 2000, a Chiasso, senza essere autorizzato, raggiunto il territorio svizzero al fine di compiere, per conto dello Stato italiano, atti che spettano ai poteri pubblici elvetici, e meglio,
per avere accompagnato il cittadino italiano __________, oggetto all’epoca di un procedimento penale condotta dalla Procura della Repubblica di __________, sino in Svizzera con l’intento di recarsi presso una delle sedi della Banca __________ al fine di ottenere, nell’interesse del procedimento penale in corso in Italia, la documentazione bancaria della relazione __________ n. __________ intestata all’indagato __________, documentazione ottenibile in via ufficiale soltanto attraverso una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata alle competenti Autorità elvetiche;
fatti avvenuti a Chiasso il 5 luglio 2000;
reato previsto dall’art. 271 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 aprile 2003 n. DA 1097/2003 del, che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 giugno 2003 dell’accusato;
indetto il dibattimento 18 ottobre 2006, al quale ha partecipato solo il difensore, mentre l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 28 giugno 2006, non è comparso, ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
respinte le richieste della difesa di rinvio del dibattimento, di audizione di un teste, di esperire ulteriori accertamenti, nonché quella concernente l’opposizione all’uso dibattimentale di alcuni atti istruttori;
preso atto dell’impossibilità di un teste di presenziare al dibattimento, rinunciato alla sua audizione e respinta la conseguente opposizione della difesa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, in quanto fanno difetto sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato addebitato al suo assistito. Il particolare, non ci sono prove della sua volontà di compiere in Svizzera atti ufficiali per conto di uno Stato estero. In ogni caso non si apprestava a compiere alcun atto che spettava ad un autorità Svizzera o Italiana, necessitante perciò di una rogatoria internazionale, ma solamente alla persona che ha accompagnato, che agiva dunque a titolo privato. Protesta tasse, spese e ripetibili;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputato è autore colpevole di atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio ed assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 271 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero, reato tentato, art. 271 cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1097/2003 del 7 aprile 2003;
carica la tassa e le spese allo Stato;
riconosce al signor ACCU 1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Berna,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale