Insult and Simple Bodily Harm Case with Waived Penalty and Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed charges against two individuals: one accused of insult for calling another person derogatory names, and the second accused of simple bodily harm for repeatedly shoving an individual against a wall, causing pain and abrasions. The court found the first accused guilty of insult but declared the penalty waived, while acquitting the second accused of simple bodily harm, assigning the associated procedural costs to the State, and referring the civil claims for moral damages and legal expenses to the competent civil forum, resulting in a final, non-appealable decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CP, Art. 123 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 CPP, art. 273 CPP, art. 72 vCP; Insult and Simple Bodily Harm Case with Waived Penalty and Acquittal: The court found the first accused guilty of insult but declared the penalty waived, while acquitting the second accused of simple bodily harm, assigning the associated procedural costs to the State, and referring the civil claims for moral damages and legal expenses to the competent civil forum, resulting in a final, non-appealable decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAACCU 1 was declared guilty of the crime of insult defined in this article.
ACCU 2 was acquitted from the charge of simple assault defined in this article.
Cited in the context of applying procedural rules for the judgment.
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Cited regarding the right to request the written grounds for the judgment.
Cited in the context of applying relevant legal provisions for the judgment.
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Testo completo
Incarto n. 10.2003.393, 10.2003.394 DAP 1060/2002 DAP 1059/2002 · Bellinzona 10 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ACCU 2 (difesi da: avv. __________ __________, Bellinzona)
prevenuti colpevoli di:
ACCU
1 ingiuria
per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di “puttana, lazzarona, sporcacciona” offeso con parole l’onore di una persona;
reato previsto dall'art. 177 CP;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
perseguita con decreto d’accusa del 7 maggio 2002 n. DAP 1060/2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ACCU
2 lesioni semplici
per avere, __________, a __________, strattonando ripetutamente e sbattendo contro un muro CIVI 2, provocandogli per il colpo subito dolori diffusi nella regione cervicale ed escoriazioni alle braccia, intenzionalmente (dolo eventuale) cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona.
reato previsto dall'art. 123 CP;
fatti avvenuti a __________ l’__________;
perseguito con decreto d’accusa del 7 maggio 2002 n. DAP 1059/2002 del AINQ 1, Bellinzona, che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
viste le opposizioni interposte tempestivamente in data 13 maggio 2002 dagli accusati;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2004, al quale sono comparsi gli accusati personalmente con il loro difensore e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentita la teste __________;
sentito il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d'accusa e il pagamento della somma di fr. 20'000 come torto morale e della somma di fr. 5'641.80 come risarcimento delle spese legali;
sentito il difensore, il quale chiede:
– per l'accusata ACCU 1 in via principale il proscioglimento per prescrizione del reato di ingiuria e in via subordinata l'esenzione dalla pena,
– per l'accusato ACCU 2 il proscioglimento dall'imputazione di lesioni semplici per non avere commesso il fatto e il proscioglimento dall'imputazione di vie di fatto, qualora vi fosse una derubricazione, poiché il reato è prescritto;
sentito in replica il patrocinatore di parte civile;
sentito in duplica il difensore;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
4. Sulle pretese della parte civile, la quale chiede la somma di fr. 20'000.-- per torto morale e la somma di fr. 5'641.80 come risarcimento per spese legali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che la richiesta di motivazione scritta della sentenza e dichiarazione di ricorso
15 dicembre 2004 della parte civile è stata ritirata con scritto 17 dicembre 2004 e che nessun’altra parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 72, 178 cpv. 1 vCP; 177, 123 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 2,
dall'imputazione di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DAP 1059/2002 del 7 maggio 2002;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria per avere, __________, a __________, apostrofando CIVI 1 con gli epiteti di "lazzarona e sporcacciona" offeso con parole l'onore di una persona.
manda ACCU 1
esente da pena.
condanna ACCU 1*,
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 240.--.
carica le spese del procedimento concernente ACCU 2 allo Stato.
rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · 1. CIVI 1 2. CIVI 2 tutti patr.ti da: PR 1
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 240.00 totale