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10.2003.38 • TRAC TI 10.2003.38 Generato dall'IA

Recognition of Divorce Decree Property Transfer Clause

Numero d'incarto 10.2003.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The applicants sought the recognition and enforceability in the Canton of Ticino of a specific clause from a divorce decree issued by a court in Winterthur, where the former husband agreed to transfer his co-ownership share of real estate to his former wife, who in turn assumed the entire mortgage obligation on the property. The Appellate Court granted the request, reasoning that the foreign judgment, specifically the property transfer clause, was subject to enforcement under the relevant Civil Procedure Code article because the divorce sentence was final and the parties had been duly cited, thus satisfying the cumulative conditions for recognition.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Divorce Decree Property Transfer Clause: The Appellate Court granted the request, reasoning that the foreign judgment, specifically the property transfer clause, was subject to enforcement under the relevant Civil Procedure Code article because the divorce sentence was final and the parties had been duly cited, thus satisfying the cumulative conditions for recognition.

Parole chiave

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sentenza di divorzio trasferimento della proprietà codice di diritto processuale civile riconoscimento e esecuzione beni immobili diritto matrimoniale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

This article established the legal basis for granting the request to recognize and declare enforceable the relevant part of the foreign divorce decree.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was used to determine that procedural costs should be jointly borne by the parties because there was no 'losing party'.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.38 · Lugano 5 dicembre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente Giani e Walser

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

3 dicembre 2003 presentata da

__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (*Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur*);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 12 agosto 2003 il giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (*Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur*) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Winterthur il __________ 1983 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti (dispositivo n. 4);

che nella clausola n. 4 lett. a/ee di tale convenzione __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (55/100) della particella n. __________ RFD di __________, la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile;

che con istanza del 3 dicembre 2003 le parti postulano ora la delibazione nel Cantone Ticino del dispositivo inerente al trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;

che la richiesta di delibazione congiunta dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sul­le conseguen­ze del divorzio con cui __________ dichiara di cede­re alla moglie la sua quota di comproprietà sul noto fondo a __________ e la moglie dichiara, da parte sua, di assu­mere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che le altre clausole della convenzione omologata dal giudice con il dispositivo n. 4 della sentenza riguar­dano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle au­torità di stato civile: art.

130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine pa­trimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 12 settembre 2003 dal Tribunale sul primo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro medesime sottoposta al Tribunale per l'approvazione nel quadro di un divorzio su richiesta comune;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che, non essendovi alcun “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4 lett. a/ee della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 4 della sen­tenza emanata fra le parti il 12 agosto 2003 dal giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di Winterthur (*Einzelrichter im ordentlichen Verfahren des Bezirkes Winterthur*) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

3. Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria