Fraudulent Procurement of False Attestation Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IATwo defendants were charged with fraudulent procurement of a false attestation for inducing a notary to execute public deeds for property sales that falsely stated a significantly lower purchase price than the actual agreed-upon price, which included a separate construction contract. The court acquitted both defendants because, while there was an admitted negligence or error in not disclosing the total price in the notarized deeds for built properties, there was no proven intent (*dolo*, even eventual) to deceive the notary, who allegedly knew the construction status from prior related deeds, and one defendant consistently communicated that the stated price was only for the land with the construction contract signed separately, following a routine practice without malicious intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 253 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg CPP, art. 39 LTG, art. 1 segg. CP; Fraudulent Procurement of False Attestation Acquittal: The court acquitted both defendants because, while there was an admitted negligence or error in not disclosing the total price in the notarized deeds for built properties, there was no proven intent (*dolo*, even eventual) to deceive the notary, who allegedly knew the construction status from prior related deeds, and one defendant consistently communicated that the stated price was only for the land with the construction contract signed separately, following a routine practice without malicious intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defining the crime was used to acquit the defendants.
Mentioned in the context of parties waiving their right to a reasoned decision.
Cited among the procedural laws applied for the ruling.
Cited among the procedural laws applied for the ruling.
Cited as an applicable law for the judgment.
Cited as applicable law for the judgment.
Cited as applicable law for the judgment.
Testo completo
LESA 1
Incarto n. 10.2003.337, 10.2003.338/CEG DA 1339/2003 · Bellinzona 20 ottobre 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 , e ACCU 2 ,
prevenuta colpevole I. ACCU 1, di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero;
e meglio,
per avere indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno;
fatti avvenuti a __________, in data __________;
reato previsto dall’art. 253 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 23 aprile 2003 n. DA 1339/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
prevenuto colpevole II. ACCU 2, di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero;
e meglio,
per avere indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno;
fatti avvenuti a __________, in data __________;
reato previsto dall’art. 253 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile 2003 n. DA 1336/2003 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 6 maggio 2003;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2005,
al quale sono comparsi entrambi gli accusati, assistiti dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale chiede che entrambi gli accusati vengano prosciolti.
Alle parti è imputabile un’ammessa negligenza, un’errore, che tuttavia non è passibile di punibilità nell’ambito dell’art. 253 CP. Non v’è alcun dolo, nemmeno eventuale, di ingannare una notaia, condannata con separato decreto d’accusa, che aveva redatto una quindicina di rogiti riguardanti lo stesso fondo e che ne conosceva lo stato di edificazione, come comprova peraltro il paragrafo (“*si evidenzia inoltre che trattasi di una PPP in fase di costruzione. Infatti il fondo base particella no. __________ RFD __________ non è ancora stato interamente edificato*”) inserito nel precedente rogito di costituzione di diritto di compera __________, che riguarda la stessa palazzina oggetto del rogito __________.
Nemmeno si può dire che ACCU 2 abbia mai trasmesso dati erronei alla notaia. Egli, come risulta dalla documentazione prodotta, ma anche da quella già formante l’incarto, ha sempre indicato che il prezzo era relativo al “*costo del terreno*” e che il “*contratto d’appalto per l’edificazione*” sarebbe “*stato firmato separatamente*”, come sempre nello studio della notaia dopo la firma del rogito. ACCU 2 non ha fatto altro che, in tutta buona fede, effettuare un’operazione di “copia e incolla” (come dimostrano i documenti) di quanto sempre fatto, senza alcuna intenzione di trarre vantaggi di sorta o di ingannare la notaia, che, tranne un’eccezione, aveva rogato tutti gli atti pubblici delle palazzine di __________. Notasi poi che nessuna bozza dei rogiti è mai stata trasmessa dalla notaia alle parti precedentemente alla firma, né la notaia ha chiesto alcunché agli accusati. Del resto mai gli stessi hanno dichiarato per scritto o oralmente che il fondo non fosse edificato, quando invece lo era: semplicemente ACCU 2 ha proceduto come sempre aveva fatto, senza rendersi conto che in caso di edificazione il prezzo da indicare nell’atto notarile era quello totale e non solo quello del terreno;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data 25.03.2002, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?
2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3. Può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. L'eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. E’ ACCU 2 autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data __________, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________ datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?
6. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
7. Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
8. L'eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
9. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti *sub*
1 e 5; decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1339/2003 del 23 aprile 2003;
proscioglie ACCU 2
dall’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1336/2003 del 23 aprile 2003;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario: