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10.2003.308 • PP TI 10.2003.308 Generato dall'IA

Late Opposition to Insult Conviction Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 10.2003.308
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court deemed an opposition against an accusation decree for insult inadmissible because it was filed late; the accused was found guilty of the offense, which involved using derogatory epithets toward another person in October 2001, but the opposition, dated April 24, 2003, was received after the fifteen-day statutory deadline, which began running on April 9, 2003, following the notification of the April 7, 2003, decree, thus causing the original decree, which proposed a fine and associated costs, to become final and unappealable.

Regesto Legislator

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Art. 177 CPS, Art. 208 cpv. 1 lett. e CPP, 20 (venti) giorni; Late Opposition to Insult Conviction Deemed Inadmissible: considerato che - secondo l’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l’accusato e la parte civile che intende opporsi ad un decreto d’accusa deve presentare opposizione al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall’intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest’ultimo acquistano forza di giudicato.

Parole chiave

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ingiuria eccezioni processuali tardive momento del reato termine legale oltraggio alla corte divieto di molestie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 177 CPS
reato previsto dall' art. 177 CPS;
Art. 208 cpv. 1 lett. e CPP
This article is cited in the reasoning to establish that the opposition was filed late, which leads to the decision in order 1.
20 (venti) giorni
Cited in order 3 as the deadline for filing an appeal against the present judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 cpv. 1 lett. e CPP

This article is cited in the reasoning to establish that the opposition was filed late, which leads to the decision in order 1.

20 (venti) giorni

Cited in order 3 as the deadline for filing an appeal against the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.308/DEM DA 1134/2003 · Bellinzona 26 giugno 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Massimo de'Sena per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ difesa da: __________,

siccome

ritenuta colpevole di Ingiuria;

per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2001, offeso l’onore di __________ tacciandole con epiteti vari tra i quali “troiette”, “puttana” e “troia”;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall' art. 177 CPS;

e meglio come al decreto d’accusa no. DA 1134/2003 di data 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 150.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto;

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta in data 24 aprile 2003 dall'accusata;

considerato che - secondo l’art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l’accusato e la parte civile che intende opporsi ad un decreto d’accusa deve presentare opposizione al Procuratore pubblico entro 15 giorni dall’intimazione del decreto medesimo, senza di che le proposte contenute in quest’ultimo acquistano forza di giudicato.

Nella fattispecie, il Ministero pubblico ha intimato il decreto d’accusa in esame in data 7 aprile 2003. L’accusata lo ha pertanto ricevuto, al più presto, il giorno successivo, 8 aprile 2003, di modo che il termine di 15 giorni per inoltrare l’opposizione iniziava a decorrere il 9 aprile 2003, per scadere il

23 aprile 2003.

L’opposizione, datata 24 aprile 2003, è stata inviata in data 25 aprile 2003 (cfr. busta d’intimazione), di guisa che la stessa è tardiva, non avendo nemmeno l’accusata prodotto alcun documento attestante un eventuale ritiro del menzionato decreto successivamente al giorno 8 aprile 2003.

- ne consegue che il decreto d’accusa 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ è cresciuto in giudicato.

pronuncia: 1. L’opposizione 24/25 aprile 2003 della signora __________ è irricevibile siccome tardiva.

Di conseguenza il decreto d’accusa 7 aprile 2003 del Procuratore pubblico __________ è cresciuto in giudicato.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Contro il presente giudizio le parti hanno il diritto di presentare ricorso, per il tramite di questo giudice, alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di 20 (venti) giorni.

4. Intimazione a:

__________, Lic.iur. __________, Procuratore pubblico __________, __________,

Il giudice: Il segretario: