Acquittal in Traffic Dispute Insult Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an objection to the public prosecutor's indictment for insult (Art. 177 CP) stemming from an alleged incident during a traffic dispute where the accused made an offensive gesture and used a derogatory term, the court, after reviewing the evidence and hearing the accused who sought acquittal, ultimately acquitted the defendant on the charge of insult, concluding negatively on the first factual question, thereby leaving the state responsible for the procedural costs and declaring the final judgment non-appealable unless grounds for revision existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CP, Art. 49 cfr, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 177 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP; Acquittal in Traffic Dispute Insult Case: 177 CP) stemming from an alleged incident during a traffic dispute where the accused made an offensive gesture and used a derogatory term, the court, after reviewing the evidence and hearing the accused who sought acquittal, ultimately acquitted the defendant on the charge of insult, concluding negatively on the first factual question, thereby leaving the state responsible for the procedural costs and declaring the final judgment non-appealable unless grounds for revision existed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defining the crime of insult was cited in the dispositive order acquitting the accused.
This procedural rule was cited regarding the right to request the grounds for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.303 DA 1183/2003 · Bellinzona, 23 ottobre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1944, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, celibe, termotecnico,
prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177 CP, per avere,
a __________ di __________,
il 14.7.2002, durante un diverbio per questioni di circolazione stradale, mostrandole il pugno chiuso col dito medio ritto ed apostrofandola col termine di “befana”, offeso l’onore di __________ __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Moreno Capella, __________, che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla multa di fr. 100.— (cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).
3. Decreta di non doversi procedere contro l’accusato per titolo di danneggiamento e infrazione alle norme della circolazione stradale, per insufficienza di prove.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003 dall'accusato;
dichiarato aperto il pubblico dibattimento in data odierna, alle ore 16.15, al quale è presente l’accusato, __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire con scritto 17 ottobre 2003, postulando la conferma del decreto d'accusa, e la parte __________ __________ __________, __________, regolarmente citata a mezzo della raccomandata 13 ottobre 2003, non è comparsa;
accertate le generalità dell'accusato,
data lettura del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico;
sentito l'accusato, il quale ha postulato il proscioglimento totale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. è __________ __________ autore colpevole d’ingiuria, reato previsto dall’art.
177 CPS?
2. In caso di condanna, quale pena deve essergli comminata?
3. A chi il carico degli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito no. 1;
proscioglie ____________________*, __________.1944, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________o, domiciliato a __________, celibe, dall’imputazione di reato di ingiuria, art. 177 CPS.
Le spese del procedimento rimangono a carico dello Stato.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · __________ via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Moreno Capella, via __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: