State v. Defendant: Repeated Simple Bodily Harm Conviction and Damages
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with repeated simple bodily harm for intentionally striking two separate victims on different dates, resulting in injuries documented by medical certificates. Following an objection by the civil party to the public prosecutor's accusatory decree, the court, after examining the evidence and hearing arguments, affirmed the criminal conviction for repeated simple bodily harm with a suspended sentence of six days' detention, and further ordered the defendant to pay compensation of 887.80 for medical invoices, 1,000.00 for reimbursement, and the procedural costs, while referring any further civil claims to the competent civil forum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 cifra, Art. 307 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 41 cifra, Art. 80 CPS, Art. 268 CPP; State v. Defendant: Repeated Simple Bodily Harm Conviction and Damages: Following an objection by the civil party to the public prosecutor's accusatory decree, the court, after examining the evidence and hearing arguments, affirmed the criminal conviction for repeated simple bodily harm with a suspended sentence of six days' detention, and further ordered the defendant to pay compensation of 887.80 for medical invoices, 1,000.00 for reimbursement, and the procedural costs, while referring any further civil claims to the competent civil forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the final orders, indicating the civil law provisions applied in the judgment regarding the claims of the civil party.
Cited in the section preceding the final orders, indicating the procedural rules applied concerning the criminal proceedings.
Cited in the section preceding the final orders, indicating the procedural rules applied regarding appeals or subsequent actions.
Cited in the section preceding the final orders, likely pertaining to the court's jurisdiction or procedure under the Ticino Law on Courts (LTG).
Cited in the final orders concerning the execution and non-extension of the probation period related to a fine previously decreed.
Cited in the final orders concerning the cancellation of the criminal record entry after the probation period.
Cited in the final orders concerning the cancellation of the criminal record entry after the probation period.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.293/CEG DA 1141/2003 · Bellinzona 2 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1973, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, celibe, agente di sicurezza difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di ripetute lesioni semplici, per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di:
- __________ __________ colpendolo con un ceffone, facendolo cadere per terra e colpendolo con calci in più parti del corpo;
- __________, colpendolo con ginocchiate al volto;
procurando loro le lesioni descritte nei certificati medici 6 novembre 2001 e 9 ottobre 2002 dell'Ospedale __________;
fatti avvenuti a __________ il
5 novembre 2001 e il 6 ottobre 2002;
reato previsto dall'art. 123 cifra
1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Non prolunga il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 18 febbraio 2002.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003 dalla parte civile __________;
indetto il pubblico dibattimento in data 2 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore, avv. __________, __________, nonché la parte civile __________ __________ __________ __________ __________, __________, con il proprio patrocinatore, avv. __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 12/17 giugno 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
preso atto che la parte civile ha dichiarato di limitare l'opposizione al riconoscimento delle proprie pretese;
accertate le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ , 1980, cittadino della Rep. __________ di __________, detentore permesso C, residente a __________, pittore,
il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il patrocinatore della parte civile __________, il quale postula il riconoscimento delle due fatture prodotte, degli altri danni sorti (qui non ancora quantificabili) a seguito delle lesioni e che l'accusato venga condannato a pagare le spese di questa procedura.
Inoltre chiede che venga riconosciuta una congrua indennità per spese legali.
il difensore, il quale contesta tutte le pretese poiché non comprovate e postula, se del caso, il rinvio di tale pretese al foro civile;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Possono essere accolte le pretese di parte civile e, se sì, in quale misura, oppure le stesse devono essere rinviate per giudizio al competente foro civile?
2. Può essere riconosciuta alla parte civile un'indennità per spese legali e, se sì, in quale misura?
3. A chi devono essere caricate le tasse e le spese del presente giudizio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 segg. CO; 9 segg., 210, 265 segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti *sub*
1 e 2,
condanna __________*,
1. al pagamento di fr. 887.80 come a fatture n. __________del 28.10.02 rispettivamente nr. __________del 28.10.02 dell'Ospedale __________ di __________ a carico di __________ __________;
2. al pagamento di fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questo giudizio di complessivi fr. 200.--;
rinvia la parte civile per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile;
dà atto che i seguenti dispositivi, non impugnati, sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa,
"*la condanna di __________:*
*1. Alla pena di
6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.*
*2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;*
*3. Non prolunga il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 18 febbraio 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);*
*4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.";* avvertite le parti del
diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
che giusta l'art. 268 CPP contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.
Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale;
dichiara la sentenza definitiva.
Distinta spese a carico di __________,
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 640.--*totale
Intimazione a: · __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________ __________ __________, __________, __________ , Via __________, __________, __________, __________, __________, Avv. __________, Piazza __________, __________, Avv. __________, Via __________, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.
Il giudice: Il segretario: