Public Transport Violation Dismissed Upon Civil Damages Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was charged with a violation of public transport regulations occurring on November 29, 2002, which carried a proposed penalty of a fine, civil damages, and court costs, following an objection to the initial accusation; however, the court annulled the accusation and dismissed criminal proceedings because the accused had paid the required CHF 100 in civil damages to the injured party as demanded, leading the public prosecutor's office to withdraw from pursuing the criminal case, and consequently, no court fees or costs were levied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 LTP, DA 1294/2003; Public Transport Violation Dismissed Upon Civil Damages Payment: pronuncia: 1. Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision annuls the preliminary charge sheet (DA) leading to no criminal proceedings.
This article defined the offense for which the proceeding was initiated, although the proceeding was ultimately dropped.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.291/KRM DA 1294/2003 · Bellinzona 13 maggio 2003 · Decisione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________ __________, __________.1973, di __________ __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino angolano, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato,
siccome
ritenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 29 novembre 2002 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, per cui fu proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 aprile 2003 dall'accusato;
considerato che - dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 13 febbraio 2003 del Procuratore pubblico;
- visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;
pronuncia: 1. Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ SA, Via __________ __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.