Negligent Removal of Protective Devices and Dough Mixer Safety Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entrepreneur was found guilty of negligent removal or omission of protective devices for failing to install necessary guards on dough mixers by the mandated deadline following a workplace safety campaign and subsequently failing to remove the non-compliant machinery after a final administrative order, thereby knowingly endangering life or limb, despite the defense claiming lack of subjective element due to delegation of responsibility to a relative. The court convicted the accused under the relevant penal code article and imposed a fine of 400 Swiss Francs plus associated legal fees, ordering the conviction to be recorded in the criminal register but subject to later cancellation upon payment and good conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 230 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 49 cifra, art. 230 cifra 2 CP, art. 49 cifra 4 CP; Negligent Removal of Protective Devices and Dough Mixer Safety Violation: The court convicted the accused under the relevant penal code article and imposed a fine of 400 Swiss Francs plus associated legal fees, ordering the conviction to be recorded in the criminal register but subject to later cancellation upon payment and good conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe accused was declared guilty based on this provision for the crime of removal or omission of protective devices due to negligence.
This article was cited in the order regarding the cancellation of the conviction from the criminal record if the fine is paid and good conduct is maintained.
This procedural article was cited regarding the right to appeal and the deadline for requesting the written grounds for the decision.
Testo completo
Incarto n. 10.2003.247/bep DA 965/2003 · Bellinzona 12 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, ____________________.1980, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, imprenditore difeso da: Avv. __________ __________, __________ __________,
prevenuto colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza
per avere, a __________, nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di sicurezza nelle panetteriepasticcerie e confetteria" promossa nel corso del 1995/1996 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di prevenzione degli infortuni comunicategli con scritto 13.11.1995 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre entro il termine impartito, scadente al 31.12.1998, le coperture necessarie alle impastatrici a braccia tuffanti __________ e __________ ed in seguito, considerato che alla decisione 2.3.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito un ultimo termine per adattare le installazioni allo stato attuale della tecnica, non era stato dato seguito, omesso, contrariamente alla decisione 13.10.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, di allontanare immediatamente dai locali dell'azienda le suddette impastatrici a braccia tuffanti non conformi allo stato della tecnica in materia di sicurezza, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 230 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 e correzione 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--;
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 28 aprile 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato, poiché manca l'elemento soggettivo del reato dal momento che il sig. Vialetto non era a conoscenza del problema, in quanto era il nonno che se ne occupava;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se __________ __________ è autore colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza.
2. Sulle pene proposte e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 230 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ____________________*,
autore colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza per avere, a __________, nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di sicurezza nelle panetteriepasticcerie e confetteria" promossa nel corso del 1995/1996 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di prevenzione degli infortuni comunicate alla ditta __________ Sagl con scritto 13.11.1995 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre le coperture necessarie alle impastatrici a braccia tuffanti __________ e __________ ed in seguito, considerato che alla decisione 2.3.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito un ultimo termine per adattare le installazioni allo stato attuale della tecnica, non era stato dato seguito, omesso, contrariamente alla decisione 13.10.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, di allontanare immediatamente dai locali dell'azienda le suddette impastatrici a braccia tuffanti non conformi allo stato della tecnica in materia di sicurezza, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone;
condanna __________ __________*,
1. alla multa di fr. 400.--;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Via __________, __________, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Viale __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________-__________, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 750.00 totale