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10.2003.228 • PP TI 10.2003.228 Generato dall'IA

Duty of Assistance Violation Acquittal

Numero d'incarto 10.2003.228
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with violating the duty of assistance or education under Article 219(1) of the Penal Code for repeatedly insulting and physically striking the minor son of his former cohabitant during 2001, thereby endangering the child's physical and psychological development. Following a public hearing where the defense argued the claims were not credible, contradictory, and represented mere sporadic disciplinary episodes falling within normal parental duties, the court ultimately answered the first question negatively, thereby acquitting the defendant of the charges and assigning court costs to the State.

Regesto Legislator

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Art. 219 cpv. 1 CPS, Art. 49 cifra, Art. 106 cpv. 3 CPS, Art. 276 cpv. 2 CPP, Art. 219 CPS, art. 273 e segg CPP; Duty of Assistance Violation Acquittal: Following a public hearing where the defense argued the claims were not credible, contradictory, and represented mere sporadic disciplinary episodes falling within normal parental duties, the court ultimately answered the first question negatively, thereby acquitting the defendant of the charges and assigning court costs to the State.

Parole chiave

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contravvenzione bagatellare obbligo di assistenza ottenimento abusivo di prestazioni dell'aiuto sociale reati contro i doveri d'ufficio e professionali verdetto di colpevolezza esenzione dalla pena Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 219 cpv. 1 CPS
This article defines the offense for which the accused was acquitted in the final order.
Art. 49 cifra
300.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Art. 106 cpv. 3 CPS
49 cifra 4, risp. Art. 106 cpv. 3 CPS).
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Art. 219 CPS
visti gli art. 219 CPS; 9 e segg., 260,
art. 273 e segg CPP
Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision, specifically regarding the judgment.
art. 9 e segg. CPP
Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.
art. 260 CPP
Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 219 cpv. 1 CPS

This article defines the offense for which the accused was acquitted in the final order.

art. 273 e segg CPP

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision, specifically regarding the judgment.

art. 9 e segg. CPP

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.

art. 260 CPP

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.

art. 39 LTG

Cited among the articles governing the procedure leading to the final decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.228/DEM DAP 2867/2002 · Bellinzona 17 aprile 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1964, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, impiegato comunale difeso da: Lic.iur. __________ __________, __________,

prevenuto colpevole di Violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 CPS

per avere, in più occasioni, violato il suo dovere d’assistenza e di educazione verso il minorenne __________., figlio della sua ex convivente, in particolare insultandolo con epiteti quali: “stronzo, testa di merda, testa di boiler..” e colpendolo con sberle al volto e tirate di orecchi, esponendone così a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;

fatti avvenuti a __________ nel corso del 2001;

perseguito con decreto d’accusa del __________ 2002 no. DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art.

49 cifra 4, risp. Art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2002;

indetto il pubblico dibattimento in data odierna, 17 aprile 2003 alle ore 10.30 al quale

sono presenti: · accusato, __________ __________, __________ difensore d'ufficio, Lic.iur. __________ __________, __________ la rappresentante di parte civile, __________ (madre di __________.) __________, __________

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentita la rappresentante della parte civile;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore il quale pone in risalto la personalità dell’imputato, che qualifica come una persona non violenta, non alcolizzata, buon lavoratore.

Rileva che le deposizioni rese dalla parte civile e dalla madre non sono credibili e in più punti contraddittorie e contrastanti. Rileva altresì come, alla luce anche delle emergenze dibattimentali, non siano per nulla realizzati gli elementi costitutivi del reato in narrativa in quanto si sarebbe comunque sempre trattato di episodi sporadici che rientrano nei normali doveri di educazione dei genitori.

Chiede pertanto il proscioglimento dell’imputato.

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.È __________ __________ autore colpevole del reato di violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 e 2 CPS?

2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.In caso di condanna, la pena deve essere iscritta nel casellario giudiziale?

4.Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 219 CPS; 9 e segg., 260,

273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito no. 1 proscioglie __________ __________ dall’imputazione di violazione del dovere d'assistenza o educazione, art. 219 cpv. 1 CPS, caricando le spese allo Stato.

Intimazione a: · __________ __________, __________, Lic.iur. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ (madre di __________.) __________, Via __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale