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10.2003.222 • PP TI 10.2003.222 Generato dall'IA

Criminal Neglect of Maintenance Payments Conviction

Numero d'incarto 10.2003.222
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of neglecting maintenance obligations, specifically for failing to pay the court-ordered monthly support amounts to his ex-wife between June 1, 1997, and December 31, 1998, despite having the financial means. Following a contested hearing where the Public Prosecutor withdrew the civil claims as *res judicata* and agreed with the defense on modifying the offense period, the court convicted the accused under Article 217 para. 1 of the Penal Code, imposing a sentence of 70 days imprisonment suspended conditionally for a four-year probationary period, along with payment of court fees and expenses, while declining to issue a formal admonishment.

Regesto Legislator

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Art. 217 cpv. 1 CP, Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT, Art. 80 CPS, Art. 41 cifra, Art. 41 cfr, Art. 276 cpv. 2 CPP; Criminal Neglect of Maintenance Payments Conviction: Following a contested hearing where the Public Prosecutor withdrew the civil claims as *res judicata* and agreed with the defense on modifying the offense period, the court convicted the accused under Article 217 para. 1 of the Penal Code, imposing a sentence of 70 days imprisonment suspended conditionally for a four-year probationary period, along with payment of court fees and expenses, while declining to issue a formal admonishment.

Parole chiave

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trascuranza degli obblighi di mantenimento sentenza penale obbligo di pagamento forza di cosa giudicata ammenda retribuzione mensile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 217 cpv. 1 CP
This article defines the crime of failure to provide maintenance obligations, which the accused was found guilty of in the final orders.
Art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT
gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
Art. 80 CPS
Cited in the dispositive concerning the cancellation of the conviction from the criminal record.
Art. 41 cifra
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Art. 41 cfr
In caso di risposta affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr.
Art. 276 cpv. 2 CPP
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Art. 39 lett. a LTG
CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;
art. 41 cifra 4 CPS
Cited in the dispositive concerning the cancellation of the conviction from the criminal record.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 217 cpv. 1 CP

This article defines the crime of failure to provide maintenance obligations, which the accused was found guilty of in the final orders.

art. 80 CPS

Cited in the dispositive concerning the cancellation of the conviction from the criminal record.

art. 41 cifra 4 CPS

Cited in the dispositive concerning the cancellation of the conviction from the criminal record.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.222 ROC/MAM DA 805/2003 · Bellinzona 7 maggio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________; difeso da: __________ prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento

per avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998, omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Al versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr. 35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;

indetto il pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________, come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;

preliminarmente il Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2 del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata. Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma del decreto d’accusa,

con le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del prevenuto;

sentita la parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;

sentito il difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione del prevenuto,

e, subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È __________ __________ colpevole di

trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998, omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4. In caso di risposta affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 CPS;

5. In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

6. In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura letti ed esaminati gli atti;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 2, 3, 5 e 6 e negativamente al quesito 4;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg CPP, e art. 39 lett. a LTG;

dichiara __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

colpevoledi trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere,

a __________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998, omesso, benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo, di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio 1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.-- mensili ;

di conseguenza

condanna __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a __________ in data __________.1945, attinente di __________ __________, domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;

1. Alla pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione: · __________

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________

Ministero pubblico della Confederazione, __________

La sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di _______ ______________ fr. 0.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr. 0.00 spese di inchiesta

fr. 0.00 testi

fr. 600.00 totale