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10.2003.220 • PP TI 10.2003.220 Generato dall'IA

Acquittal of Hotel Manager for Employing Unlicensed Foreign Prostitutes Due to Prolonged Absence

Numero d'incarto 10.2003.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The accused, a hotel manager, was charged with violating laws concerning the residence and domicile of foreigners by employing an unspecified number of foreign women engaged in prostitution who lacked the required work permits between January and March 2002. The court acquitted the accused because the defense successfully argued that she had been absent and declared unfit for work for almost the entire period in question, a prolonged absence that was duly reported, thereby negating her responsibility for employing unauthorized foreign workers during that time, and the resulting proceedings costs were charged to the State.

Regesto Legislator

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Art. 23 cpv. 4 LDDS, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 9 e segg. CPP, art. 273 e segg CPP, art. 39 LTG; Acquittal of Hotel Manager for Employing Unlicensed Foreign Prostitutes Due to Prolonged Absence: The court acquitted the accused because the defense successfully argued that she had been absent and declared unfit for work for almost the entire period in question, a prolonged absence that was duly reported, thereby negating her responsibility for employing unauthorized foreign workers during that time, and the resulting proceedings costs were charged to the State.

Parole chiave

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frode dello scotto assenza ingiustificata turismo sessuale infrazione commessa nell'azienda verdetto di colpevolezza disdetta ingiustificata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 23 cpv. 4 LDDS

This article defining the offense was cited in the section leading to the final verdict (proscioglimento).

art. 9 e segg. CPP

Cited in the preamble to the final orders, referring to procedural aspects.

art. 273 e segg CPP

Cited in the preamble to the final orders, referring to procedural aspects, specifically regarding the judgment.

art. 39 LTG

Cited in the preamble to the final orders, likely concerning the jurisdiction or authority for the judgment.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited concerning the right of appeal and demand for written reasoning, relevant to the procedure following the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2003.220/DEM 818/2003 · Bellinzona 26 giugno 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, ____________________.1944, di __________ e __________ n. __________, nata a __________, cittadina austriaca, domiciliata a __________, Via __________, divorziata, gerente difesa da: Lic.iur. __________ __________, __________,

prevenuta colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

per avere, a __________ nel periodo 08 gennaio/11 marzo 2002, quale gerente dell’Albergo __________, impiegato un imprecisato numero di cittadine straniere tutte dedite alla prostituzione tra cui __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, che non erano autorizzate a svolgere attività lucrativa in quatno prive del richiesto permesso della Polizia degli strnanieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa del 4 marzo 2003 no. 818/2003 del Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudizarie di fr. 200.--.;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2003;

indetto il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, al quale

sono comparsi: · accusata, __________ __________, __________ difensore d'ufficio, Lic. iur. __________ __________, __________

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, la quale ritiene priva di fondamento l'accusa formulata dal Procuratore pubblico nei confronti della propria assistita in quanto, come emerso anche in corso dell'odierno dibattimento, l'accusata aveva sì la gerenza dell'albergo ma dipendeva praticamente e totalmente dal signor Sciarillo che ne era il gestore e che in tale veste prendeva tutte le decisioni inerenti la conduzione dell'albergo.

La difesa ritiene tuttavia che l'imputata vada prosciolta essenzialmente per il fatto che per la quasi totalità del periodo indicato nel DA, ossia dall'8 gennaio al 4 marzo 2002, la stessa è stata assente dal posto di lavoro in quanto del tutto inabile. La circostanza è stata peraltro notificata regolarmente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione conformemente all'art. 87 cpv. 3 del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici, secondo il quale "*per periodi di assenza superiori al mese deve essere richiesta la gerenza provvisoria*".

Proprio per tale sua prolungata assenza, protrattasi dal 22 novembre 2001 al 4 marzo 2002, la stessa non può venire incolpata di aver impiegato cittadine straniere che non erano autorizzate ad esercitare attività lucrativa.

D'altronde l'imputata ha sempre esercitato la propria attività lavorativa tra le ore 12.00 e le ore 18.00, orario in cui non si poteva notare alcun andirivieni di ragazze dedite all'esercizio della prostituzione. Lo avesse constatato, non lo avrebbe tollerato in alcun modo.

In via del tutto subordinata, il difensore chiede che, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse ravvisare nella specie gli estremi per una punibilità della propria assistita, la multa venga massicciamente ridotta, tenendo conto dell'attuale precaria situazione finanziaria dell'imputata.

posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:

1. È __________ __________ autrice colpevole del reato di impiego di persone straniere senza autorizzazione?

2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena le deve essere comminata?

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito no. 1 proscioglie ____________________, dall'imputazione di reatodi impiego di stranieri senza autorizzazione, art. 23 cpv. 4 LDDS;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a: · __________, Via __________ __________, __________, Lic.iur. __________ __________, __________, Procuratore pubblico __________ __________, Via __________ __________, __________,

Ministero pubblico della Confederazione, __________

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.- tassa di giustizia

fr. 250.- spese giudiziarie

fr. 500.-*totale