Switzerland v. Defendant (Illegal Entry and Forgery)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with repeated illegal entry and document forgery stemming from illegal entries on May 10, 2002, in Geneva and August 8, 2002, in Chiasso, utilizing a false passport to facilitate marriage and residency applications. The court, proceeding *in contumacia* as the defendant did not appear despite proper notification, found the defendant guilty of illegal entry related only to the Geneva incident, but acquitted on the forgery charge and the second illegal entry charge from Chiasso, ultimately sentencing the defendant to five days of detention, suspended for a two-year probationary period, and imposing judicial fees totaling 400 francs.
Regesto Legislator
Ufficialeentrato illegalmente in Svizzera sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo e usato passaporto falso per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, ottenere l'apposizione del visto di Schengen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to find the accused guilty of illegal entry for the incident on May 10, 2002.
Used to acquit the accused of the charge of forgery in certificates.
Cited in the order regarding the deletion of the conviction from the criminal record.
Cited in the order regarding the deletion of the conviction from the criminal record.
Mentioned in the preceding articles, relevant to costs, although the final cost order cites the calculation totaling Fr. 400.
Mentioned in the preceding articles, likely related to the procedure for the decision made in absentia.
Mentioned in the preceding articles, likely related to the general criminal procedure.
Mentioned in the preceding articles, likely related to the jurisdiction or procedural aspects of the cantonal court.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.98/AMM DAP 2431/2002 · Bellinzona 16 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
Burim ACCU 1
accusato di 1. ripetuta entrata illegale
per essere entrato illegalmente in Svizzera a un valico imprecisato del Cantone di Ginevra il 10 maggio 2002 e a Chiasso l'8 agosto 2002 siccome sprovvisto di validi certificati d'identità e di visto d'ingresso, rispettivamente munito di falso passaporto jugoslavo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
2. falsità in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria situazione, a Losanna e Ginevra, nel periodo dal 10 maggio all'8 agosto 2002, in particolare per contrarre matrimonio e ottenere il permesso di dimora, rispettivamente ottenere l'apposizione del visto di Schengen, fatto uso, a scopo d'inganno, del passaporto jugoslavo contraffatto sequestrato dalla Polizia al momento del controllo;
reato previsto dall'art. 252 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 250.–;
e inoltre ordina la confisca del passaporto jugoslavo contraffatto n. 000547866;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 14 ottobre 2002;
indetto il dibattimento 16 settembre 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato a mezzo raccomandata non ritirata del 10 maggio 2004 – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di:
1.1 ripetuta entrata illegale, commessa nelle circostanze di cui sopra,
1.2 falsità in certificati, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. se dev'essere ordinata la confisca del passaporto jugoslavo n. 000547866;
4. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 41, 63 e 252 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
autore colpevole di entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti a Ginevra il 10 maggio 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP 2431/2002 del 7 ottobre 2002;
proscioglie ACCU
dalle accuse di falsità in certificati, art. 252 CP, e di entrata illegale (in relazione con i fatti di Chiasso dell'8 agosto 2002), art. 23 cpv. 1 LDDS, per gli eventi descritti nel medesimo decreto d'accusa;
condanna ACCU
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a: · Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ACCU 1:
fr.
150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
./. fr. 400.– cauzione versata
fr. –.–*totale