Railway Service Disruption Acquittal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was accused of disrupting railway service by negligently operating a shunting locomotive during coupling/uncoupling procedures, causing an unintended acceleration that resulted in a collision between two trains, injuring passengers and customs control staff, and endangering normal rail traffic. Following the accused's opposition to the public prosecutor's charging decree, the court reviewed the evidence presented during the hearing, where the defense requested acquittal. The court ultimately acquitted the defendant of the charge of disrupting railway service, deemed the state responsible for the procedural costs, and confirmed the finality of the judgment, with parties advised of their right to appeal or request written grounds for the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 238 cpv. 2 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 93 segg. CPP, art. 273 segg. CPP, art. 39 LTG; Railway Service Disruption Acquittal: Following the accused's opposition to the public prosecutor's charging decree, the court reviewed the evidence presented during the hearing, where the defense requested acquittal. The court ultimately acquitted the defendant of the charge of disrupting railway service, deemed the state responsible for the procedural costs, and confirmed the finality of the judgment, with parties advised of their right to appeal or request written grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe judgment rules on the guilt of the accused concerning the offense defined in this article, even though the final order resulted in acquittal.
Cited as procedural law governing the proceedings leading to the judgment.
Cited as procedural law governing the proceedings leading to the judgment.
Cited as procedural law governing the court's jurisdiction/procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.77/AMM DAP 443/2002 · Bellinzona 21 maggio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________, coniugato, __________ __________ __________ __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di perturbamento del servizio ferroviario,
per avere, il __________ 1999, presso la stazione internazionale di __________, binario __________, manovrando il locomotore __________, nell'operazione di aggancio e conseguente distacco dell'ultimo vagone del treno __________ n. __________ ("cosiddetta manovra a spinta"), alla distanza di 65 metri da quest'ultimo, negligentemente utilizzato il manipolatore di manovra in senso contrario, provocando in tal modo l'accelerazione da 20 km/h a 25 km/h della velocità di marcia del locomotore, anziché l'inserimento dell'operazione di frenata (così come rilevato dal disco odocronografo), con la conseguente collisione dei due convogli e il ferimento di __________ passeggeri del predetto treno __________ e di __________ addetti al controllo doganale, posto con ciò in pericolo il normale traffico ferroviario e messo conseguentemente in grave pericolo la vita e l'integrità delle persone o la proprietà altrui, reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 del Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 700.–.
2. Per eventuali pretese di risarcimento delle parti lese si rinvia al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
4. E' ordinato alle competenti autorità il dissequestro del disco odocronografo della locomotiva __________, previa crescita in giudicato del decreto d'accusa.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il __________ 2002;
indetto il dibattimento per il __________ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________ __________
dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · – __________ __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: