Petty Theft Acquittal Due to Prescription
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was accused of petty theft stemming from an incident on April 12, 2001, facing a proposed sentence of five days of arrest suspended conditionally, but opposed the accusation. The court determined that the offense constituted a contravention under the relevant penal code provisions, where the standard period for prescription was one year, but an extended term applied based on the interruption of proceedings; specifically, given no intervening acts of interruption between June 7, 2001, and January 7, 2003, the relative prescription period expired one year after the interruption, on June 7, 2002, and regardless, the absolute prescription period, double the normal term for contraventions, would expire two years after the offense date of April 12, 2001, which was April 12, 2003, leading to the dismissal of the criminal action due to prescription in both respects and resulting in the defendant's acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 139 CP, Art. 172ter CP, Art. 109 CP, art. 72 n. 2 e 109 vCP, 273 segg. CPP; Petty Theft Acquittal Due to Prescription: The court determined that the offense constituted a contravention under the relevant penal code provisions, where the standard period for prescription was one year, but an extended term applied based on the interruption of proceedings; specifically, given no intervening acts of interruption between June 7, 2001, and January 7, 2003, the relative prescription period expired one year after the interruption, on June 7, 2002, and regardless, the absolute prescription period, double the normal term for contraventions, would expire two years after the offense date of April 12, 2001, which was April 12, 2003, leading to the dismissal of the criminal action due to prescription in both respects and resulting in the defendant's acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles concerning prescription were cited in the preamble to the final orders and justify the acquittal.
These procedural articles were cited in the preamble to the final orders, likely governing the procedure for issuing the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.60/AMM DAP 873/2001 · Bellinzona 22 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata in __________ il __________ __________ 1978, cittadina zairota, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, nubile, casalinga
accusata di furto di lieve entità;
per fatti avvenuti il 12 aprile 2001 a __________;
reato previsto dall'art. 139 CP in relazione con l'art. 172ter CP;
e meglio come al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data 13 aprile 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che ha proposto la condanna dell'imputata alla pena di 5 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
1 anno;
vista l'opposizione interposta dall'accusata il 30 maggio 2001;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura una contravvenzione nel senso degli art. 101 segg. CP;
che secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in un anno;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che dal 7 giugno 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione *relativa* un anno dopo l'atto interruttivo del 7 giugno 2001, ossia il 7 giugno 2002;
che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, il 12 aprile 2001;
che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione *assoluta* due anni dopo di allora, ossia il 12 aprile 2003;
che l'accusata deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ è prosciolta dall'accusa di furto di lieve entità per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Rosa Item, __________.
2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________, – __________ __________, __________ __________ __________, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, __________, – ufficio federale degli stranieri, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.