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10.2002.36 • TRAC TI 10.2002.36 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of Foreign Property Transfer in Divorce Decree

Numero d'incarto 10.2002.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The applicants sought the recognition and enforcement in the Canton of Ticino of a divorce decree, specifically the part wherein the court homologated an agreement transferring property rights over a parcel of land from one former spouse to the other as part of the asset liquidation following the divorce finalized in the Canton of Geneva. The court granted the request for delibation, reasoning that the Geneva judgment concerning the property transfer had acquired final legal force, the parties had been duly cited, and thus the cumulative conditions under Article 510 of the Civil Procedure Code were met for recognizing and declaring enforceable the specific disposition related to the real estate, while other aspects of the divorce decree were not subject to this enforcement procedure.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 130 n. 4 OSC; Recognition and Enforcement of Foreign Property Transfer in Divorce Decree: The court granted the request for delibation, reasoning that the Geneva judgment concerning the property transfer had acquired final legal force, the parties had been duly cited, and thus the cumulative conditions under Article 510 of the Civil Procedure Code were met for recognizing and declaring enforceable the specific disposition related to the real estate, while other aspects of the divorce decree were not subject to this enforcement procedure.

Parole chiave

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sentenza di divorzio trasferimento della proprietà riconoscimento e esecuzione coniuge straniero aspetti giuridici liquidazione di fondi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

This article provided the substantive basis for granting the request to recognize and declare enforceable the Geneva court decision regarding the property transfer.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was referenced to justify the decision not to award legal costs (ripetibili) between the parties.

art. 130 n. 4 OSC

This article was cited in the reasoning section regarding the registration of the divorce, but not in the final dispositive orders regarding costs or the main decision, so it is excluded based on the strict rule.

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Testo completo

Incarto n. 10.2002.36 · Lugano 10 gennaio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

26 novembre 2002 presentata da

__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il

19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (*Tribunal de première instance,*

*4ème chambre*);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 19 giugno 2002 la quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (*Tribunal de première instance, 4ème chambre*) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1963 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 3 di quella sentenza il tribunale ha omologato, tra l'altro, una dichiarazione con cui __________ confermava di cedere alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, la proprietà della particella n. __________ RFD di __________;

che con istanza del 26 novembre 2002 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della proprietà ancora intestata a __________ nel registro fondiario;

che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la dichiarazione di __________, nel senso di cedere alla moglie la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 27 agosto 2002, come risulta dall'attestazione apposta dal Tribunale confederato sul retro dell'ultima pagina dell'esemplare esibito per la delibazione;

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio (istanza, pag. 2. n. 2);

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti, libera l'ex moglie di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede il dispositivo n. 3 della sentenza;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra, nessuna delle parti potendosi definire “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sen­ten­za emanata fra le parti il 19 giugno 2002 dalla quarta Camera del Tribunale di prima istanza del Canton Ginevra (*Tribunal de première instance, 4ème chambre*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria