Defamation Case Dismissed Due to Statute of Limitations
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of defamation for acts occurring between specific dates in 1999. The prosecutor initially proposed a suspended sentence, noting that the alleged insult was provoked by the victim's own improper conduct, specifically following the defendant and taking photos against her will, but the civil party opposed this. The court found that the criminal action for the honor offense had expired due to the relative prescription period of two years following the last interrupting act in March 2000, which would have expired in March 2002, and moreover, the absolute prescription period of four years, expiring in September 2003, had also passed, leading to the defendant's acquittal on the charge of insult.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 177 CP, Art. 178 CP, art. 72 n. 2 vCP, art. 178 vCP, art. 273 segg. CPP; Defamation Case Dismissed Due to Statute of Limitations: The prosecutor initially proposed a suspended sentence, noting that the alleged insult was provoked by the victim's own improper conduct, specifically following the defendant and taking photos against her will, but the civil party opposed this. The court found that the criminal action for the honor offense had expired due to the relative prescription period of two years following the last interrupting act in March 2000, which would have expired in March 2002, and moreover, the absolute prescription period of four years, expiring in September 2003, had also passed, leading to the defendant's acquittal on the charge of insult.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for the acquittal due to prescription of the criminal action.
Cited as part of the legal basis for the acquittal due to prescription of the criminal action.
Cited as part of the procedural legal basis for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.334/AMM DAP 2535/1999 · Bellinzona 10 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________ __________, vedova, __________
accusata di ingiuria, art. 177 CP;
per fatti avvenuti tra il __________ e il __________ __________ 1999 a __________;
perseguita con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone quanto segue:
1. __________ __________ __________ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,
2. non si prelevano tasse o spese di giudizio;
e inoltre rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese di risarcimento;
vista l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP;
che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni;
che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
che dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione *relativa* due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;
che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il __________ e il __________ __________ 1999;
che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione *assoluta* quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;
che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita __________.__________/__________ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);
per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, __________, – __________ __________, __________ __________ __________, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.