Untimely Opposition to Penal Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the opposition to a penal decree because it was manifestly late, ruling that notification was deemed validly completed on May 10, 2002, the seventh day after the registered mail was returned as "unclaimed," pursuant to established jurisprudence, despite the defendants' prior agreement with the post office to redirect unclaimed mail, which the court found insufficient to alter the statutory notification deadline and which, in any case, did not apply to one of the defendants. Furthermore, the opposition was untimely even considering the later date the defendants were informed of the decree, as they waited over twenty days from that knowledge to file their objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 208 e 210 CPP; Untimely Opposition to Penal Decree: Furthermore, the opposition was untimely even considering the later date the defendants were informed of the decree, as they waited over twenty days from that knowledge to file their objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles are cited as the legal basis for striking the proceeding due to a late objection (tardiva opposizione) in the final orders.
These articles are cited as the legal basis for striking the proceeding due to a late objection (tardiva opposizione) in the final orders.
These articles are cited as the legal basis for striking the proceeding due to a late objection (tardiva opposizione) in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.333/AMM DAP 1011/2002 · Bellinzona 30 gennaio 2003 · Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
Richiamata l'opposizione 18 luglio 2002 di
__________ __________, __________.__________.__________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________ __________ __________ __________, nata __________, __________.__________.__________, di __________ __________ e __________ __________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________
interposta al decreto d’accusa no. DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli, __________;
considerato che il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di __________, lo stesso __________ __________ 2002;
che i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione "non ritirato";
che la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);
che nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27);
che in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato l'ufficio postale di __________ a "prendere nota che non venga rimandata al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto dalla legge postale", così come a far proseguire "tali invii postali, non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________ __________" (doc. 29, foglio 3);
che tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione, da un impiegato del medesimo ufficio postale;
che tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale (cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale;
che ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________ __________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20 febbraio 1997;
che l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002, datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva;
che, comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002 dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr. doc. 24 e 25);
che essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio;
che gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche sotto questo profilo intempestiva;
per questi motivi,
visti gli art. 208 e 210 CPP,
decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa diventa esecutivo.
2. L'incarto è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a carico degli opponenti in solido.
4. Intimazione a:
– __________ __________, Via __________, __________; – __________ __________, Via __________, __________; – Ministero pubblico, Lugano; – __________ __________, Via __________, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 300.–
Spese postali e telefoniche fr. 50.–
Totale fr. 350.–