Enforcement of Foreign Divorce Property Transfer in Ticino
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an application for the enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a divorce decree, specifically Clause 3 of the settlement agreement, which stipulated the transfer of the applicant's former spouse's co-ownership share in specific properties to the applicant in exchange for the applicant assuming the entire mortgage burden and agreeing to request a deferral of real estate gains tax. The court granted the application, reasoning that the foreign judgment, which was final and where parties were properly summoned, met the cumulative conditions of the relevant procedural code for recognition, and that only the property transfer clause related to property located within the canton was subject to execution there.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, tariffa giudiziaria; Enforcement of Foreign Divorce Property Transfer in Ticino: The court granted the application, reasoning that the foreign judgment, which was final and where parties were properly summoned, met the cumulative conditions of the relevant procedural code for recognition, and that only the property transfer clause related to property located within the canton was subject to execution there.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for recognizing and declaring enforceable the clause in the divorce agreement regarding the property transfer.
Cited implicitly in the reasoning regarding the allocation of procedural costs based on who is considered 'soccombente' (loser).
Cited as the basis for determining the judicial fees included in the costs order.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.33 · Lugano 8 gennaio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
5 dicembre 2002 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza del 7 maggio 2002 con cui il Tribunale distrettuale di Zurigo (*Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung*) ha
pronunciato il divorzio tra l'istante e
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 maggio 2002 il Tribunale distrettuale di Zurigo (*Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung*) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1983 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;
che in tale accordo __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulle particelle n. __________ RFD di __________ (abitazione con corridoio, scala e passaggio corte), la moglie impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo – per il resto – di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari a norma dell'art. 125 lett. b seconda frase LT (clausola n. 3);
che il 28 novembre 2002 il giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo ha attestato come i fondi da trapassare abbiano ricevuto una diversa numerazione e che quella attuale corrispondendo alle particelle n. __________;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 5 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso delle quote di comproprietà ancora intestate all'ex marito nel registro fondiario;
che il
19 dicembre 2002 __________ ha dichiarato di aderire alla richiesta e di consentire al trasferimento in questione;
che, la documentazione risultando completa e le parti concordando sulla richiesta in esame, nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui le particelle n. __________ (ora __________) RFD di __________ vengono assegnate in proprietà esclusiva alla moglie, la stessa impegnandosi ad assumere l'onere ipotecario gravante i beni ed entrambi i coniugi convenendo di chiedere all'autorità fiscale il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;
che, in realtà, solo la particella n. __________ RFD di __________ risulta ancora intestata ai due ex coniugi, le altre essendo una proprietà coattiva (n. __________), rispettivamente una comproprietà coattiva (n. __________);
che le altre clausole della convenzione omologata dal Tribunale distrettuale di Zurigo riguardano, per il resto, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone Ticino;
che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 18 giugno 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 27 giugno successivo dalla cancelleria del Tribunale distrettuale, in calce alla sentenza prodotta dall'istante per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera poi l'istante di chiedere all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 3 lett. d della convenzione;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 3 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con sentenza emanata fra le parti 7 maggio 2002 dal Tribunale distrettuale di Zurigo (*Bezirksgericht* *Zürich, 2. Abteilung*) è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________; – __________ (con l'istanza).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria