Acquittal in 1991 Property Fraud Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with fraud for allegedly deceiving a couple in 1991 into paying a 50,000 franc down payment for a property intended for building a home, knowing he lacked sufficient funds to complete the purchase and intending to use the money for private expenses. Following the opposition to the indictment, the court acquitted the accused of the fraud charge, thereby rejecting the prosecutor's request for a conviction, a conditional sentence that would aggregate with a prior suspended sentence, civil compensation of 50,000 francs, and court costs, while ordering the State to bear the judicial expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 vCP, Art. 148 vCP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 146 CP, art. 9 segg. CPP, art. 273 segg. CPP; Acquittal in 1991 Property Fraud Case: Following the opposition to the indictment, the court acquitted the accused of the fraud charge, thereby rejecting the prosecutor's request for a conviction, a conditional sentence that would aggregate with a prior suspended sentence, civil compensation of 50,000 francs, and court costs, while ordering the State to bear the judicial expenses.
Parole chiave
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Generato dall'IACited in the context of the charge of fraud for which the accused was acquitted in the operative part.
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Testo completo
Incarto n. 10.2002.320/AMM DAC 455/2000 · Bellinzona 29 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere per giudicare
__________ __________, fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________ di __________ __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di truffa
per avere, a __________, __________ e __________ __________ di __________, nel __________ 1991, con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i coniugi __________ e __________ __________, affermando contrariamente al vero che egli era intenzionato a comperare un fondo a loro destinato ai fini dell'edificazione di una casa di abitazione, sottacendo che non disponeva dei fondi propri sufficienti per tale operazione e che, pertanto, ogni pattuizione in questo senso non avrebbe potuto essere rispettata, inducendoli in tal modo a sottoscrivere una convenzione e a versargli a titolo di acconto un importo di fr. 50 000.–, destinato a suo dire a finanziare il fondo di cui sopra, utilizzando invece tale importo per far fronte a spese private o di altro genere;
reato previsto dall'art. 148 cpv. 1 vCP;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2000 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni; tale pena è da considerarsi come aggiuntiva a quella di 15 (quindici) giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Ticino con decreto d'accusa del 17 dicembre 1992;
2. al versamento alla parte civile __________ e __________ __________ di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento, importo dal quale dovranno essere dedotte eventuali precedenti restituzioni effettuate a titolo di rimborso;
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
e inoltre non revoca la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 10 maggio 2000;
indetto il dibattimento 29 luglio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato, il difensore, le parti civili e il loro patrocinatore, mentre il procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione delle parti civili;
sentiti – l'avv. __________ __________, la quale ritiene adempiute le condizioni cui l'art. 148 vCP subordina il reato di truffa e conclude per la conferma del decreto d'accusa, protestando inoltre ripetibili;
– l'avv. __________ __________, il quale nega che l'accusato abbia sottoscritto il contratto con l'intenzione di non adempiere i suoi obblighi; rileva altresì che le parti civili avrebbero in ogni caso potuto, osservando le più elementari regole di prudenza, verificare la situazione finanziaria dell'accusato per esempio chiedendo un estratto UEF; conclude in definitiva per il proscioglimento dell'accusato e per il riconoscimento di un'equa indennità per ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere revocata la sospensione condizionale della pena di 15 (quindici) giorni inflitta dal Ministero pubblico il 17 dicembre 1992;
2.3 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione;
2.4 il giudizio sulle pretese civili.
3. Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 148 vCP e 146 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'imputazione di truffa per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del ____________________ 2000;
assegna a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili, da versare dallo Stato;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: