Complicity in Misappropriation by Unauthorized Alienation of Shares
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, an Italian national of unknown residence, was charged with complicity in misappropriation by assisting in the unauthorized alienation of thirty bearer shares, belonging to another party, by drafting the necessary contracts to secure an undue profit for themselves or others. Despite being duly summoned, the accused did not appear for the trial, leading the court to proceed in absentia and declare the defendant guilty of complicity in misappropriation, subsequently sentencing them to 45 days of suspended detention conditional on a two-year probationary period, and ordering payment of court costs, based on the established facts in the indictment and relevant criminal code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 cpv. 2 CPP, art. 138 n. 1 CP, art. 80 CP, art. 41 n. 4 CP; Complicity in Misappropriation by Unauthorized Alienation of Shares: Despite being duly summoned, the accused did not appear for the trial, leading the court to proceed in absentia and declare the defendant guilty of complicity in misappropriation, subsequently sentencing them to 45 days of suspended detention conditional on a two-year probationary period, and ordering payment of court costs, based on the established facts in the indictment and relevant criminal code articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAThis article defines the crime of complicity in misappropriation, which the court found the accused guilty of.
Cited in the order concerning the cancellation of the criminal record entry following the judgment.
Cited in the order concerning the cancellation of the criminal record entry following the judgment.
Cited in the warning regarding the right to appeal and request for justification of the sentence.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.313/AMM DAC 127/2001 · Bellinzona 17 giugno 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ l'__________ __________ __________, cittadino italiano, già in __________, ora d'ignota dimora, celibe, __________
accusato di complicità in appropriazione indebita,
per avere, a __________ e __________ __________ (I), nel corso del mese di marzo 1998, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, aiutato __________ __________, direttore della società __________ __________, ad appropriarsi indebitamente di trenta azioni al portatore __________ __________ (no. __________ a __________) del valore nominale di fr. 1000.– cadauna, azioni affidate a __________ __________ __________ __________ __________, sapendo che erano di proprietà di quest'ultimo, in particolare stendendo i contratti mediante i quali le azioni venivano alienate a terzi, contro pagamento della somma di almeno 20 000 000 di lire italiane;
reato previsto dall'art. 138 n.
1 CP visti gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAC 127/2001 del 12 febbraio 2001 del Procuratore pubblico Edy Meli, __________,che propone la condanna dell'accusato:
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 23 luglio 2001;
indetto il dibattimento per il 17 giugno 2003, al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 18, 25, 36, 41, 62, 63, 65 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
dichiara __________ __________
autore colpevole di complicità in appropriazione indebita, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________ del ____________________ __________;
condanna __________ __________
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
avverte – le parti del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
– il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · __________ __________, nelle vie edittali, Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, __________, __________ __________ __________ __________, per il tramite del patrocinatore, avv. __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento: a carico di __________ __________:
fr. 400.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 700.–*totale