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10.2002.307 • PP TI 10.2002.307 Generato dall'IA

Misappropriation of Leased Vehicle

Numero d'incarto 10.2002.307
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An Italian national was charged with misappropriation for unlawfully selling a vehicle entrusted to him under a leasing agreement in the summer of 1996 to secure an undue profit. Despite the defense arguing a lack of criminal intent, citing the defendant's prior intention to keep up payments and the sale to a legitimate garage, the court found the accused guilty of misappropriation and imposed a 15-day suspended prison sentence conditional on a two-year probation period, ordering him to pay court costs and referring the civil party to the competent forum for damages claims, while ordering the conviction to be registered in the criminal record, subject to later deletion.

Regesto Legislator

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art. 138 n. 1 CP, art. 41 CP, art. 80 CP, art. 9 segg. CPP, art. 273 segg. CPP, art. 39 LTG; Misappropriation of Leased Vehicle: Despite the defense arguing a lack of criminal intent, citing the defendant's prior intention to keep up payments and the sale to a legitimate garage, the court found the accused guilty of misappropriation and imposed a 15-day suspended prison sentence conditional on a two-year probation period, ordering him to pay court costs and referring the civil party to the competent forum for damages claims, while ordering the conviction to be registered in the criminal record, subject to later deletion.

Parole chiave

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sentenza penale leasing indebito infrazione commessa per negligenza contratto di compravendita di veicoli appropriazione indebita e appropriazione di poca entità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 138 n. 1 CP

This article defines the crime of misappropriation, for which the defendant was declared guilty.

art. 41 CP

This article, combined with Art. 80 CP, governs the conditions under which the criminal conviction will be cancelled from the judicial record.

art. 80 CP

This article, combined with Art. 41 CP, governs the conditions under which the criminal conviction will be cancelled from the judicial record.

art. 9 segg. CPP

This procedural code section was cited in the context of general procedural laws applied by the court.

art. 273 segg. CPP

This procedural code section was cited in the context of general procedural laws applied by the court.

art. 39 LTG

This article from the Cantonal Law on Judicial Organization was cited regarding the court's authority to render a final decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2002.307/AMM DAC 255/2000 · Bellinzona 26 agosto 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di appropriazione indebita,

per essersi, a __________ nell'estate del 1997 (*recte*: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;

reato previsto dall'art. 138 n.

1 CP;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,che propone la condanna dell'imputato:

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,

3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;

indetto il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale – in sintesi – rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto) , l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente;

riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio");

rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;

ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova;

2.3 se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;

2.4 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP;

9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________ __________ autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, a __________ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;

condanna __________ __________

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni,

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–, e inoltre 3. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a: · – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – __________ __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di __________ __________:

fr. 100.– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 200.–*totale