Fraudulent Sale of Motorboat Engine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was accused of fraud for selling a motorboat and claiming its engine was new when it was, in fact, used, causing the buyer a patrimonial loss equivalent to the difference in price between a new and used engine. Following the trial where the public prosecutor requested conviction and the defense requested acquittal, the court found the accused guilty of fraud, sentencing them to ten days of suspended detention for a two-year probationary period and ordering them to pay court fees, while referring all civil claims for damages to the competent civil court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 146 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 CP, art. 63 CP, art. 80 CP, art. 273 segg. CPP; Fraudulent Sale of Motorboat Engine: Following the trial where the public prosecutor requested conviction and the defense requested acquittal, the court found the accused guilty of fraud, sentencing them to ten days of suspended detention for a two-year probationary period and ordering them to pay court fees, while referring all civil claims for damages to the competent civil court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe provision establishing the crime of fraud, for which the accused was found guilty.
Cited in the reasoning before the dispositive and related to the outcome concerning the registration and subsequent cancellation of the conviction in the criminal record.
Cited in the reasoning before the dispositive, likely underpinning the penalty decision, although the specific penalty order cites the articles based on the criminal code.
Determines the time frame for the cancellation of the conviction recorded in the criminal record.
Cited in the reasoning before the dispositive, likely related to the procedural framework of the judgment.
Cited in the reasoning before the dispositive, likely related to the procedural framework of the judgment.
Cited in the reasoning before the dispositive, likely related to the jurisdiction or procedural aspects governed by the Cantonal Law on Criminal Procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.304/AMM DAC 447/2000 · Bellinzona 24 ottobre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Isabella Tami in qualità di segretaria per giudicare
__________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di truffa,
per avere, ad __________ il 23 aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia __________ __________, vendendogli un motoscafo marca __________ /__________ __________ con motore __________ -__________ __________ __________ al prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il
23 aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante ripresa di un vecchio natante di __________), prezzo corrispondente a un motoscafo e motore nuovi, affermando, contrariamente al vero, che il motore era nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato fornito il 22 settembre 1994 quale motore d'occasione, causando a __________ __________ un danno patrimoniale pari ad almeno fr. 8000.–, corrispondente alla differenza approssimativa di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al versamento alla parte civile __________ __________, __________, di fr. 30 405.90 a titolo di risarcimento,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 4 maggio 2000;
indetto il dibattimento 24 ottobre 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e la parte civile con i rispettivi legali, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all'audizione dei testi __________ __________, __________ __________ ed __________ __________;
sentiti – il patrocinatore della parte civile, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa; sulla pretesa civile, ribadisce l'importo del pregiudizio patito in fr. 30 405.90, subordinatamente in almeno fr. 22 000.–, con interesse al 5% dal 23 aprile 1997, cui aggiunge spese legali per fr. 5000.–;
– il difensore, il quale nega l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa e conclude per il proscioglimento dell'imputato, opponendosi altresì – in ogni caso – al riconoscimento in questa sede delle pretese civili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sulle pretese civili e sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che l'accusato ha rinunciato il 28 ottobre 2003 alla motivazione della sentenza, mentre le altre parti non l'hanno chiesta né hanno formulato dichiarazione di ricorso nel termine di cui all'art.
276 cpv. 2 CPP;
visti gli art. 41, 63 e 146 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
autore colpevole di truffa,
per avere, ad __________ il 23 aprile 1997, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia __________ __________, vendendogli un motoscafo marca __________ /____________________ con motore __________ -__________ __________ __________al prezzo di fr. 135 000.– (fr. 75 000.– mediante acconti pagati il 23 aprile, 7 luglio, 18 agosto e 12 novembre 1997, e fr. 60 000.– mediante ripresa di un vecchio natante di __________), affermando, contrariamente al vero, che il motore era nuovo, sottacendogli che in realtà gli era stato fornito il 22 settembre 1994 quale motore d'occasione, causando a __________ __________ un danno patrimoniale pari ad almeno fr. 2500.–, corrispondente alla differenza minima di prezzo tra un motore nuovo e un motore usato;
condanna __________ __________*i
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
rinvia __________ __________, per ogni pretesa di risarcimento, al competente foro civile;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a: · – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 500.–*totale