Aiding in Release from Detention and Lesser Offense Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, accused of aiding the release of her husband from pre-trial detention through cunning means in violation of Article 310 CP, was tried in absentia after opposing the initial accusatory decree. The court ultimately found the defendant guilty not of the primary charge of releasing a detainee, but of the lesser offense of aiding and abetting (favoring, Article 305 CP) in connection with facilitating the release. Consequently, the court sentenced the defendant to 45 days of detention, suspended for three years, and a conditionally suspended five-year expulsion from the territory, while also extending the probation period for a previously suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 CP, Art. 250 cpv. 1 CPP, Art. 305 CP, Art. 305 cpv. 1 CP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 41 n. 3 cpv. 2 CP; Aiding in Release from Detention and Lesser Offense Conviction: The court ultimately found the defendant guilty not of the primary charge of releasing a detainee, but of the lesser offense of aiding and abetting (favoring, Article 305 CP) in connection with facilitating the release. Consequently, the court sentenced the defendant to 45 days of detention, suspended for three years, and a conditionally suspended five-year expulsion from the territory, while also extending the probation period for a previously suspended sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was used to convict the defendant for aiding and abetting (favoreggiamento).
This article was cited in the dispositive for the extension of the probation period for a previously suspended sentence.
This article was cited in relation to the conditions for the cancellation of the entry in the criminal record.
This article was cited in relation to the conditions for the cancellation of the entry in the criminal record.
This article concerns the accessory penalty of expulsion which was ordered in the dispositive.
This procedural article governs the right to appeal and the request for reasoning.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.298/AMM DAC 725/2000 · Bellinzona 6 novembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Tami per giudicare
__________ __________ __________ __________, fu __________ e __________ n. __________ __________, nata a __________ il __________ __________ __________, cittadina italiana, con domicilio legale __________ __________, via __________ __________, coniugata, __________ (difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di liberazione di detenuti,
per aver liberato, con astuzia, il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________;
reato previsto dall'art. 310 n.
1 CP,
fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 1999;
perseguita con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'imputata:
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione da espiare,
2. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 (art. 41 n. 3 cpv. 1 CP),
3. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
3 (tre) anni (art. 55 CP),
4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziaria di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 7 settembre 2000;
indetto il dibattimento 6 novembre 2003, al quale è intervenuto il difensore, mentre l'accusata – regolarmente citata – non è comparsa, e il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
prospettata giusta l'art. 250 cpv. 1 CPP, l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 305 CP (favoreggiamento);
sentito il difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusata da ogni imputazione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputata è autrice colpevole di liberazione di detenuti, subordinatamente favoreggiamento, commessi nelle circostanze di cui al decreto d'accusa.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999 e, in caso di risposta negativa, se dev'essere prolungato il periodo di prova o se l'imputata dev'essere ammonita formalmente.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
visti gli art. 41, 55, 63, 305 cpv. 1 e 2, 310 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ __________ *__________ autrice colpevole di favoreggiamento, art.
305 cpv. 1 CP,
per aver liberato il marito __________ __________, allora in stato di arresto preventivo presso la CPC di __________ in attesa di processo;
condanna __________ __________ __________*__________o
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
inoltre 4. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 1999, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
avverte – le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); la condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
– la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a: · __________ __________ __________ __________, Via __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di Maria Grazia Praticò Sisto:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 400.–*totale