Theft, Damage, and Trespass Convictions with Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused faced multiple charges including repeated theft (consummated and attempted), repeated property damage, repeated trespass, minor theft, driving after license suspension, refusal of a blood test, and repeated narcotics law violations, stemming from several incidents in May and July 2000. The court found the accused guilty of repeated attempted and consummated theft, repeated property damage, and repeated trespass, but acquitted the accused of minor theft, driving offenses, refusing the blood test, and narcotics violations, ultimately sentencing the individual to seventy days of arrest, suspended conditionally for a four-year probationary period, and ordered payment of judicial costs, noting the prosecution's concession regarding the prescription of some offenses and the inadmissibility of evidence related to the blood test due to procedural error.
Regesto Legislator
Ufficialeripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto di poca entità, circolazione nonostante il ritiro della licenza, opposizione al prelievo del sangue, ripetuta contravvenzione alla LStup.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to convict the accused for repeated theft (committed and attempted).
Used to convict the accused for repeated property damage.
Used to convict the accused for repeated violation of domicile.
Cited in the acquittal regarding the charge of repeated petty theft.
Cited in the acquittal regarding the charge of driving without a license after withdrawal.
Cited in the acquittal regarding the charge of refusing a blood test.
Cited in the acquittal regarding the charge of repeated violation of the Narcotics Act.
Cited for the instruction regarding the cancellation of the criminal record entry.
Testo completo
1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4 5. LESA 1 6. LESA 2
Incarto n. 10.2002.29/AMM DAP 1875/2000 · Bellinzona 19 aprile 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (difeso dall’avv. __________, Lugano)
accusato di 1. ripetuto furto, consumato e tentato, per avere, a scopo d'indebito profitto:
a) il
20 maggio 2000, a __________, in danno del negozio __________, previo scasso della porta, asportato la cassa registratrice contenente fr. 150.– e Lit.
150 000.–, 17 sacchetti profumati e 7 “chillum”, al fine di appropriarsene;
b) il 19/20 maggio 2000, a __________, in danno del negozio __________, previa effrazione di un vetro, sottratto una collana d’oro del valore di fr. 1500.–, banconote diverse per un ammontare di fr. 1600.– e 80 sacchetti profumati, del valore approssimativo di fr. 10 000.–, al fine di appropriarsene;
c) il 20 maggio 2000, a __________, agendo in correità con persona rimasta ignota, in danno del negozio di __________, eseguendo lo scasso della porta senza peraltro riuscirvi, tentato di penetrare all'interno allo scopo di sottrarre merce al fine di appropriarsene;
d) il 3/4 luglio 2000, a __________, in danno del negozio __________, previa effrazione del vetro della porta principale, sottratto una bottiglia di birra e tre ramoscelli d'incenso del valore di fr. 15.50, al fine di appropriarsene;
2. ripetuto danneggiamento
per avere, nelle circostanze di cui sub 1a, b, c, d, eseguendo lo scasso, danneggiato cose altrui per un imprecisato ammontare;
3. ripetuta violazione di domicilio
per essere, nelle circostanze di cui sub 1a e 1d, entrato indebitamente nei negozi __________ ed __________, contro la volontà degli aventi diritto;
4. ripetuto furto di poca entità
per avere, in due circostanze, a scopo d'indebito profitto,
– a __________, il 18 maggio 2000, in danno del negozio __________,
– a __________, il 20 giugno 2000, in danno del negozio __________, sottratto merce varia per un importo complessivo di fr. 25.50, rispettivamente di fr. 78.–, al fine di appropriarsene;
5. circolazione con veicolo a motore nonostante il ritiro della licenza di condurre per avere, a __________ e __________, il 19 e il 20 maggio 2000, nonostante il ritiro della licenza di condurre effettuato dalla Polizia cantonale e formale diffida di non più guidare fino a decisione della competente autorità, guidato l'automobile targata TI __________;
6. omissione al prelievo del sangue
per avere, a __________ e __________, il 20 maggio 2000, intenzionalmente omesso di sottoporsi al prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcoolico, ordinato dall'autorità;
7. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________, il 18 e il 19 maggio 2000, usato per proprio uso personale, iniettandosele in vena, due dosi di eroina, rispettivamente detenuto due buste di marijuana da 5 g ciascuna destinate al proprio personale consumo;
reati previsti dagli art. 139 n. 1, 139 n. 1 in relazione con 172*ter*, 144 e 186 CP; 91 cpv. 3 e 95 n. 2 vLCStr; 19*a* n. 1 LStup; richiamato l'art. 11 CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP 1875/2000 del 4 settembre 2000 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di arresto, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
2. alla multa di fr. 300.– ,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 400.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 14 settembre 2000 dall’imputato;
indetto il dibattimento 19 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il difensore e il sostituto Procuratore pubblico __________;
accertate le generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentiti – il sostituto Procuratore pubblico, che dà atto della prescrizione delle contravvenzioni e della decadenza dell’opposizione alla prova del sangue per difetto della comminatoria penale; ne conclude per una riduzione della pena a settanta giorni di arresto e non si oppone alla sospensione condizionale della medesima, né postula la revoca della sospensione della precedente condanna, ma chiede che il rispettivo periodo di prova sia fissato nei massimi di legge;
– il difensore, il quale si allinea all’accusa sui reati prescritti e sull’opposizione alla prova del sangue, si rimette al giudice riguardo alla durata dell’arresto e postula la sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova non superiore a tre anni;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di ripetuto furto, consumato e tentato e/o ripetuto danneggiamento e/o ripetuta violazione di domicilio e/o ripetuto furto di poca entità e/o circolazione con veicolo a motore nonostante il ritiro della licenza di condurre e/o omissione al prelievo del sangue e/o ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova,
2.3 se dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 1° febbraio 1999;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza;
visti gli art. 11, 41, 63, 68, 139 n. 1, 139 n. 1 in relazione con 172*ter*, 144 e
186 CP; 91 cpv. 3 e 95 n. 2 vLCStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004); 19*a* n. 1 LStup; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
autore colpevole di ripetuto furto tentato e consumato, art. 139 n. 1 CP, di ripetuto danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, e di ripetuta violazione di domicilio, art. 186 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DAP 1875/2000 del 4 settembre 2000;
proscioglie ACCU
dalle accuse di ripetuto furto di poca entità, art. 139 n. 1 e 172ter CP, di circolazione con veicolo a motore nonostante il ritiro della licenza di condurre, art.
95 n. 2 vLCStr, di opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 vLCStr, e di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19*a* n. 1 LStup, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DAP 1875/2000 del 4 settembre 2000;
condanna ACCU
1. alla pena di 70 (settanta) giorni di arresto, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.–;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 1° febbraio 1999;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a: · – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio giuridico della circolazione, Camorino, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr.
250.– tassa di giustizia
fr. 450.– spese giudiziarie
fr. 700.–*totale