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10.2002.236 • PP TI 10.2002.236 Generato dall'IA

Dismissal of Opposition to Charging Decree Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 10.2002.236
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An accused individual, facing multiple charges including repeated theft, property damage, and various traffic and narcotics offenses, opposed a public prosecutor's charging decree which proposed a custodial sentence, a fine, and other penalties. The court dismissed the opposition as inadmissible because it was filed 24 days after the decree's notification, exceeding the statutory 15-day deadline, and rejected the defense's argument that notification should have been made directly to their subsequently appointed counsel, as the mandate between the accused and the attorney was not legally established at the time of notification.

Regesto Legislator

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Art. 395 CO, art. 208 e 210 CPP, 50.–; Dismissal of Opposition to Charging Decree Due to Untimely Filing: The court dismissed the opposition as inadmissible because it was filed 24 days after the decree's notification, exceeding the statutory 15-day deadline, and rejected the defense's argument that notification should have been made directly to their subsequently appointed counsel, as the mandate between the accused and the attorney was not legally established at the time of notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo patrocinatore di controparte licenziamento per furto reati contro il patrimonio abbandono per lesioni personali opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 208 e 210 CPP

Cited as the legal basis for deciding that the opposition is inadmissible.

50.–

The amount of the court fee (tassa di giustizia) imposed on the appellant.

50.–

The amount of the costs (spese) imposed on the appellant for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 10.2002.236/AMM DAC 117/2002 · Bellinzona 14 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, __________ 1963, di __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________, celibe, impiegato di commercio (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di ripetuto furto, ripetuto furto d'uso, danneggiamento, falsità in certificati, ripetuto abuso delle targhe, ripetuta circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti il 3 ottobre 1999, 25 febbraio 2001, 7, 8, 9 giugno 2001, 28 dicembre 2001 e nel corso dell'anno antecedente il

9 giugno 2001, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località;

reati previsti dagli art. 139 n. 1, 144 cpv. 1,

252 n. 1 cpv. 1 CP, 90 n. 1, 92 cpv. 1, 94 n. 1 cpv. 1, 95 n. 2, 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1, 97 n. 1 cpv. 1 LCS, 19a n. 1 LS e 51 cpv. 1 LTP;

perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare.

2. Alla multa di fr. 1000.–.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.

4. Alla confisca di diversi oggetti descritti nel medesimo decreto d'accusa.

5. Al versamento alla parte civile ___ dell'importo di fr. 97.– a titolo di risarcimento.

vista l'opposizione interposta il 12 marzo 2002 dall'accusato;

considerato che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ – il 14 febbraio 2002, ed è stato ritirato dal destinatario il 16 febbraio successivo (cfr. attestazione dell'ufficio postale di __________, nel fascicolo "documenti successivi all'opposizione al decreto d'accusa");

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che l'opposizione interposta dall'interessato il 12 marzo 2002, ossia 24 giorni dopo la ricezione del decreto d'accusa, risulta dunque manifestamente tardiva;

che l'opponente non contesta del resto l'esito dell'indagine postale, ma si duole che il decreto d'accusa non sia stato notificato al patrocinatore da egli indicato al momento dell'arresto il 26 febbraio 2001 (lettera 25 marzo 2002 dell'avv. __________ __________, nel fascicolo citato, con riferimento al doc. 1, foglio 6 a metà);

che lo stesso legale, tuttavia, dichiara nel medesimo scritto di avere ignorato la richiesta dell'accusato fino al 20 marzo 2002 e si riserva "di accettare il mandato di patrocinio … solo nell'ipotesi che l'opposizione fosse dichiarata tempestiva" (lettera citata, pag. 2);

che, pertanto, al momento dell'emanazione del decreto d'accusa il contratto di mandato fra __________ __________ e l'avv. __________ non era ancora venuto in essere, quest'ultimo non avendo ancora avuto conoscenza dell'offerta di mandato, né tanto meno accettato l'incarico a norma dell'art. 395 CO;

che il decreto d'accusa è stato quindi rettamente notificato al solo accusato, ragion per cui le censure sollevate dal legale sono sprovviste di buon diritto;

per questi motivi,

visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di 50.– relative al presente giudizio sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – __________ __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – Centro manutenzione autostradale, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________ __________ __________ SA, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.