Violation of Public Transport Regulations with Waived Penalty
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was convicted of repeated violation of public transport regulations for traveling without a valid ticket on two separate occasions in 2002. The court found the defendant guilty of the offense, but ultimately declared the penalty waived because the civil claims for damages had been fully reimbursed within the time limit set by the notification of the criminal proceedings. The defendant was ordered only to pay the court tax and judicial expenses totaling 150 currency units.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 LTP, Art. 276 cpv. 2 CPP, art. 273 segg CPP; Violation of Public Transport Regulations with Waived Penalty: The court found the defendant guilty of the offense, but ultimately declared the penalty waived because the civil claims for damages had been fully reimbursed within the time limit set by the notification of the criminal proceedings. The defendant was ordered only to pay the court tax and judicial expenses totaling 150 currency units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the defendant was declared guilty.
These articles govern the overall criminal procedure framework applied in reaching the judgment.
This provision was cited in relation to the parties' right to request the written grounds for the decision, though no request was made.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.176/AMM DAP 2041/2002 · Bellinzona 4 marzo 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Cancelliere, per giudicare
__________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ 1983 a __________ __________, cittadino dominicano, disoccupato, celibe, domiciliato a __________, __________ __________;
prevenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 LTP
per avere, il 17 marzo 2002 sulla tratta __________ -__________, e il 23 maggio 2002 sulla tratta __________ -__________, viaggiato sui convogli della __________ __________ __________ senza essere in possesso di valido titolo di trasporto,
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Mario Branda, __________, che ha proposto la condanna:
1. Alla multa di fr. 100.–.
2. Al versamento alla parte civile __________ __________ __________, __________, dell'importo di fr. 160.– a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 agosto 2002;
indetto il dibattimento per il 4 marzo 2003, al quale ha partecipato l'accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 il giudizio sulle pretese della parte civile.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 51 LTP, 9 segg. e 273 segg CPP;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, per i fatti compiuti a __________ -__________ e __________ -__________ nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________/__________del ____________________ 2002;
manda __________ __________
esente da pena, considerata la rifusione integrale delle pretese civili – documentata dalle ricevute postali allegate all'opposizione al decreto d'accusa – nel termine di
10 giorni assegnatogli con le notifiche di procedimento penale del 17 giugno e
8 luglio 2002;
carica all'imputato il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di complessivi fr. 150.–;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a: · – __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Mario Branda, __________, – __________ __________ __________, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il cancelliere:
Distinta spese a carico di __________ __________ fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 150.–*totale