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10.2002.16 • PP TI 10.2002.16 Generato dall'IA

Taxi Drivers' Illegal Entry Aiding Acquittal

Numero d'incarto 10.2002.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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Two taxi drivers opposed an accusation decree concerning aiding in illegal entry into the country, maintaining their good faith and denial of knowledge of any offense; the court, finding insufficient evidence to prove the necessary intent (dolus eventualis), allowed the proceedings to be dropped after the accused withdrew their oppositions, as the time elapsed since the decree meant the probation period and potential criminal record entry would expire in May 2001, effectively concluding the matter with the accusation decree becoming enforceable.

Regesto Legislator

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art. 41 n. 4 CP, art. 210 e 211 CPP; Taxi Drivers' Illegal Entry Aiding Acquittal: che gli accusati hanno nondimeno deciso, dato il tempo trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova e sull'iscrizione a casellario giudiziale, di ritirare le opposizioni interposte al decreto d'accusa, prendendo atto che in virtù dell'art. 41 n.

Parole chiave

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entrata illegale casellario giudiziale dolo penale opposizione concessione per esercizio taxi divieto di condurre Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 n. 4 CP

Cited by the parties as the basis for the cancellation of the criminal record entry following the withdrawal of the objection.

art. 210 e 211 CPP

Cited as the procedural basis for the decision to strike the proceedings from the rolls and make the bill of indictment executive.

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Testo completo

Incarto n. 10.2002.16, 10.2002.18/AMM DAP 1068/1999 · Bellinzona 7 agosto 2003 · Stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

richiamate le opposizioni 19 maggio e 1° giugno 1999 di

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________) il __________ 1965, attinente di __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, tassista (difeso dall'avv. __________ __________, __________), e __________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato a __________ (__________) il __________ __________ 1963, cittadino macedone, domiciliato a __________, ____________________, coniugato, tassista (difeso dall'avv. __________ __________ __________, __________);

interposte al decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ 1999 del Procuratore pubblico __________ __________, __________,

indetto il dibattimento per il 7 agosto 2003, al quale sono comparsi gli accusati, i loro difensori e l'interprete;

ritenuto che al dibattimento gli accusati hanno sottolineato la loro buona fede e hanno negato, nella maniera più assoluta, di essere stati in qualche modo consapevoli di commettere una violazione della LDDS;

che questo Giudice, esaminando gli atti istruttori, non può in effetti giungere al convincimento che gli accusati fossero consapevoli di aver aiutato i loro clienti a entrare clandestinamente in Svizzera, restando insoluta la questione del dolo eventuale;

che gli accusati hanno nondimeno deciso, dato il tempo trascorso dall'emanazione del decreto d'accusa e le conseguenze che ciò comporta sulla decorrenza del periodo di prova e sull'iscrizione a casellario giudiziale, di ritirare le opposizioni interposte al decreto d'accusa, prendendo atto che in virtù dell'art. 41 n.

4 CP l'iscrizione al casellario giudiziale deve essere cancellata trascorso il periodo di prova ossia, con il ritiro dell'opposizione, nel mese di maggio del 2001;

visti gli art. 210 e 211 CPP,

decreta: 1. I procedimenti sono stralciati dai ruoli e il decreto d'accusa diventa esecutivo.

Gli incarti sono ritornati al Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________, per quanto di sua competenza.

2. Le tasse e le spese dei procedimenti davanti alla Pretura penale sono a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

– __________, __________, – avv. __________, __________, – __________, __________, – avv. __________, __________, – Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________.

Il giudice: La segretaria: