Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2002.148 • PP TI 10.2002.148 Generato dall'IA

Expulsion Sentence Prescription by Non-Execution

Numero d'incarto 10.2002.148
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual convicted in 1995 of violating laws concerning foreigner residency, certificate forgery, and narcotics offenses was subject to a sentence including a three-year expulsion from the territory, but the court determined that this ancillary penalty was extinguished by prescription. The court reasoned that since the maximum custodial sentence was one year, the prescriptive period for the penalty was five years, and this period was interrupted only by acts directed toward its execution; the prior suspension of the expulsion order did not constitute an interrupting act, meaning the expulsion expired five years after the last interrupting act, specifically on April 25, 2001.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 55 CP, art. 73 CP, art. 75 CP, art. 273 segg. CPP; Expulsion Sentence Prescription by Non-Execution: The court reasoned that since the maximum custodial sentence was one year, the prescriptive period for the penalty was five years, and this period was interrupted only by acts directed toward its execution; the prior suspension of the expulsion order did not constitute an interrupting act, meaning the expulsion expired five years after the last interrupting act, specifically on April 25, 2001.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena pena privativa della libertà espulsione giudiziaria reati della legge sugli stupefacenti termine di sospensione prescrizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 73 CP

The court used this article, in conjunction with art. 75 CP, to establish that the penalty (expulsion) was extinguished due to prescription after five years.

art. 75 CP

The court used this article to determine that the prescription period was not interrupted following the suspension of the expulsion order.

art. 273 segg. CPP

Cited generally alongside the substantive prescription articles (Art. 73, 75 CP) as part of the legal basis for the procedure.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2002.148/AMM DAP 1540/1995 · Bellinzona 29 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di

__________ __________, __________.__________.1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere

siccome

ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;

fatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;

richiamato il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare, alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

visti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;

la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;

il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;

considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;

che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);

che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;

che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;

che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;

che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;

visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, __________.__________.1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________; – Ministero pubblico, __________; – Ufficio federale dei rifugiati, __________.

Il giudice: La segretaria: