Expulsion Sentence Prescription by Non-Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual convicted in 1995 of violating laws concerning foreigner residency, certificate forgery, and narcotics offenses was subject to a sentence including a three-year expulsion from the territory, but the court determined that this ancillary penalty was extinguished by prescription. The court reasoned that since the maximum custodial sentence was one year, the prescriptive period for the penalty was five years, and this period was interrupted only by acts directed toward its execution; the prior suspension of the expulsion order did not constitute an interrupting act, meaning the expulsion expired five years after the last interrupting act, specifically on April 25, 2001.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 cpv. 1 LDDS, Art. 55 CP, art. 73 CP, art. 75 CP, art. 273 segg. CPP; Expulsion Sentence Prescription by Non-Execution: The court reasoned that since the maximum custodial sentence was one year, the prescriptive period for the penalty was five years, and this period was interrupted only by acts directed toward its execution; the prior suspension of the expulsion order did not constitute an interrupting act, meaning the expulsion expired five years after the last interrupting act, specifically on April 25, 2001.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article, in conjunction with art. 75 CP, to establish that the penalty (expulsion) was extinguished due to prescription after five years.
The court used this article to determine that the prescription period was not interrupted following the suspension of the expulsion order.
Cited generally alongside the substantive prescription articles (Art. 73, 75 CP) as part of the legal basis for the procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2002.148/AMM DAP 1540/1995 · Bellinzona 29 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire nel procedimento penale a carico di
__________ __________, __________.__________.1968, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino albanese, __________ __________, __________ __________, __________, coniugato, pompiere
siccome
ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, falsità in certificati e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti;
fatti avvenuti il 16 e il 17 settembre 1995 a __________ e __________;
reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 LDDS, 252 CP e 19a n. 1 LStup;
richiamato il decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Jacques Ducry – passato in giudicato il 5 ottobre 1995 – con cui è stata proposta la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, all'espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni da espiare, alla confisca e alla distruzione di 4 gr. di haschisch sequestrati all'accusato il 17 settembre 1995, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
visti la domanda del 10 aprile 1996 presentata dall'Ufficio federale dei rifugiati, sezione partenze e soggiorni, intesa all'annullamento della segnalazione "RIPOL" per l'esecuzione dell'espulsione;
la lettera del 12 aprile 1996 con cui il Procuratore pubblico ha formulato preavviso favorevole alla richiesta;
il decreto del 24 aprile 1996 con cui il Pretore della giurisdizione di __________ Sud ha disposto la sospensione dell'espulsione;
considerato che per l'art. 73 n. 1 CP la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva non superiore a un anno;
che la prescrizione della pena principale comporta anche la prescrizione delle pene accessorie (art. 73 n. 2 CP), fra cui l'espulsione (art. 55 CP);
che secondo l'art. 75 n. 2 CP la prescrizione è interrotta dall'esecuzione della pena e da qualunque atto diretto all'esecuzione stessa, compiuto dall'autorità che ne è incaricata;
che dopo il decreto di sospensione dell'espulsione emanato dal Pretore il 24 aprile 1996 non è stato compiuto nessun atto interruttivo della prescrizione nel senso dell'art. 75 n. 2 CP;
che il decreto appena citato non rientra altresì nel novero degli eventi sospensivi della prescrizione a norma dell'art. 75 n. 1 CP;
che, dato quanto precede, la pena dell'espulsione decisa nei confronti dell'accusato il 18 settembre 1995 è da considerarsi estinta per prescrizione cinque anni dopo l'ultimo atto interruttivo, ossia il 25 aprile 2001;
visti gli art. 73, 75 CP e 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. L'espulsione pronunciata nei confronti di __________ __________, __________.__________.1968, __________, è estinta per intervenuta prescrizione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________; – Ministero pubblico, __________; – Ufficio federale dei rifugiati, __________.
Il giudice: La segretaria: