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10.2002.142 • PP TI 10.2002.142 Generato dall'IA

Unauthorized Fiduciary Practice and Statute of Limitations

Numero d'incarto 10.2002.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An individual was accused of illegally practicing as a fiduciary between February 1999 and May 2001 while serving as the sole administrator of a company. The court reasoned that the offense constituted a cantonal misdemeanor with a two-year statute of limitations, which, according to the relevant cantonal decree, is not interrupted by investigative acts. Since the alleged offense ceased in May 2001, the penal action expired in May 2003, leading the court to acquit the accused and assign court costs to the state.

Regesto Legislator

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Art. 19 LFID, 9 segg. e 273 segg. CPP; Unauthorized Fiduciary Practice and Statute of Limitations: The court reasoned that the offense constituted a cantonal misdemeanor with a two-year statute of limitations, which, according to the relevant cantonal decree, is not interrupted by investigative acts. Since the alleged offense ceased in May 2001, the penal action expired in May 2003, leading the court to acquit the accused and assign court costs to the state.

Parole chiave

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termine di prescrizione fiduciario patrocinio non autorizzato irregolarità finanziarie fine di indebito profitto procedura per sottrazione d'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni

Cited in the dispositive to establish the legal context for the acquittal based on prescription.

9 segg. e 273 segg. CPP

Cited in the dispositive, likely procedural articles related to the criminal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 10.2002.142/AMM DAP 1326/2001 · Bellinzona 2 giugno 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

__________ __________ __________, di __________ ed __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1969, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________ __________, via __________ __________, celibe, impiegato di commercio (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di esercizio abusivo della professione di fiduciario, art. 19 LFID per avere, a __________, dal febbraio 1999 al maggio 2001, ininterrottamente, nella sua qualità di amministratore unico della __________ __________, __________, esercitato senza autorizzazione la professione di fiduciario, così come definita dalla legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, per conto e/o nell'interesse di circa una trentina di clienti;

perseguito con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:

1. alla multa di fr. 5000.–,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

vista l'opposizione interposta dall'accusato il 3 luglio 2001;

considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione di

diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;

che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni;

che secondo l'art. 2 del citato decreto gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione;

che in concreto il reato è cessato, stando al decreto di accusa, nel mese di maggio 2001;

che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta nel mese di maggio 2003;

che l'accusato deve quindi essere prosciolto dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);

visti gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 9 segg. e 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. __________ __________ __________ è prosciolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di fiduciario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________

2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________ __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico __________ ____________________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Ufficio del GIAR, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.