Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2002.135 • PP TI 10.2002.135 Generato dall'IA

Failure to Pay Court-Ordered Support and Inadmissible Opposition

Numero d'incarto 10.2002.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The accused was charged with neglecting maintenance obligations by failing to pay a total of 5030 francs in court-ordered support payments to his dependents during a specific period in 2001, despite having the means for at least partial payment. The court declared the defendant's opposition to the public prosecutor's proposed conviction (which included a 10-day suspended sentence) inadmissible because it was filed outside the statutory 15-day deadline after the accusation decree was served, although the court exceptionally waived collection of the current judicial fees and costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 217 cpv. 1 CP, art. 208 e 210 CPP; Failure to Pay Court-Ordered Support and Inadmissible Opposition: The court declared the defendant's opposition to the public prosecutor's proposed conviction (which included a 10-day suspended sentence) inadmissible because it was filed outside the statutory 15-day deadline after the accusation decree was served, although the court exceptionally waived collection of the current judicial fees and costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
trascuranza degli obblighi di mantenimento obbligo di pagamento termine legale sospensione condizionale della pena opposizione tardiva fatture impagate Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 208 e 210 CPP

Cited in the grounds for the decision to rule on the inadmissibility of the opposition.

art. 208 e 210 CPP

Cited in the preamble before the operative part, justifying the decision regarding the opposition procedure.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2002.135/AMM DAP 600/2002 · Bellinzona 14 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire nel procedimento penale a carico di

__________

accusato di trascuranza degli obblighi di mantenimento,

per avere, a __________ __________ e a __________ nel __________ 2001, omesso di versare gli alimenti impostigli con decreto supercautelare __________ __________ 2001 della Pretura di __________, ammontanti a complessivi fr. 5030.– (fr. 1040.– __________; fr. 1040.– __________; fr. 2950.– moglie), benché abbia o possa avere i mezzi per fare almeno un versamento parziale;

reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ __________ 2002 del ___________ che ha proposto la condanna:

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 150.–;

vista l'opposizione interposta dall'accusato il __________ __________ 2002;

considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ __________, __________ __________ __________ – __________ __________ 2002 (v. timbro apposto sul retro del 2° foglio del doc. C), ed è pervenuto al destinatario, secondo gli accertamenti esperiti dal Ministero pubblico (doc. B) il giorno successivo;

che l'opposizione interposta dal difensore il __________ __________ 2002 risulta dunque tardiva;

che la particolarità della fattispecie giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato della presente decisione, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

4. Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.