Recognition and Enforcement of Divorce Decree Property Division
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the request for the recognition and enforcement in the Canton of Ticino of two dispositive parts of a divorce decree issued by a district court, specifically those concerning the wife's transfer of her share in a real estate parcel to the husband as part of the marital property liquidation. The court reasoned that the requirements under the relevant article of the Civil Procedure Code were met because the decision had gained legal force, the involved parties had jointly requested recognition, and since the entry into force of federal jurisdiction law, the competent authority of the originating court is no longer subject to review in recognition proceedings. Consequently, the costs of the current recognition procedure were imposed jointly and severally upon the applicants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 Lforo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 9 cpv. 4 LTG; Recognition and Enforcement of Divorce Decree Property Division: The court reasoned that the requirements under the relevant article of the Civil Procedure Code were met because the decision had gained legal force, the involved parties had jointly requested recognition, and since the entry into force of federal jurisdiction law, the competent authority of the originating court is no longer subject to review in recognition proceedings. Consequently, the costs of the current recognition procedure were imposed jointly and severally upon the applicants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to determine the solidary liability of the applicants for the procedural costs.
Testo completo
Incarto n.: 10.2001.00005 · Lugano 9 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
5 marzo 2001 presentata da
__________ e __________
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente
1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (*Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichts-präsident 1*);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 24 gennaio 2001 il presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau ha sciolto il matrimonio contratto il __________ 1981 da __________ e __________, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (dispositivo n. 3);
che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 5);
che il 5 marzo 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau, la delibazione nel Cantone Ticino dei due citati dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;
che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 24 gennaio 2001, come ha accertato il presidente del tribunale in calce alla sentenza presentata a questa Camera per conto delle parti;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 Lforo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al tribunale circondariale II di Biel-Nidau, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati del resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno i costi giudiziari (clausola n. 13);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 3 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 24 gennaio 2001 dal presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau (*Gerichtskreis II Biel-Nidau, Gerichtspräsident 1*) sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a*) tassa di giustizia fr. 200.–
*b*) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
3. Intimazione:
– __________;
– __________.
Comunicazione al presidente 1 del Tribunale circondariale II di Biel-Nidau.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario