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10.2001.35 • TRAC TI 10.2001.35 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Divorce Judgment Ordering Real Estate Transfer

Numero d'incarto 10.2001.35
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought the recognition and enforceability (delibation) in the Canton Ticino of a foreign court's judgment from another canton which granted a divorce and, crucially, ordered the transfer of the requesting party's half-share of specific real estate parcels to the other spouse as part of the matrimonial property liquidation. The appellate court granted the request, finding that the relevant dispositive parts of the foreign judgment (concerning the real estate transfer) met the cumulative requirements of domestic law for enforcement: the judgment was final, the parties were properly cited, and while the court's territorial competence was previously reviewable, it is no longer subject to re-examination in delibation proceedings following recent federal law changes. Consequently, the request was accepted, and the associated procedural costs were assessed against the applicant, with no award for legal fees made to either party.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Foreign Divorce Judgment Ordering Real Estate Transfer: The appellate court granted the request, finding that the relevant dispositive parts of the foreign judgment (concerning the real estate transfer) met the cumulative requirements of domestic law for enforcement: the judgment was final, the parties were properly cited, and while the court's territorial competence was previously reviewable, it is no longer subject to re-examination in delibation proceedings following recent federal law changes. Consequently, the request was accepted, and the associated procedural costs were assessed against the applicant, with no award for legal fees made to either party.

Parole chiave

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trapasso di proprietà esecuzione di decisioni straniere liquidazione del regime matrimoniale sostanza immobiliare coniuge straniero sentenza di divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

The court applied this article (specifically lett. a and c) as the legal basis for granting the request for recognition and enforcement of the foreign judgment dispositions.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for the decision not to award legal costs (ripetibili) to either party.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.00035 · Lugano, 27 dicembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

3 dicembre 2001 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)

riguardante la sentenza del 17 ottobre 2001 con cui l'Arrondisse­ment judiciaire I __________, ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 17 ottobre 2001 l'*Arrondissement judiciai-re* *I __________* (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1974 da __________ e __________ (entrambi del 1947);

che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologa­to una convenzione sulle conseguenze del divorzio in cui __________ dichiara di cedere alla moglie, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sul­le particelle n. __________ e __________ RFD di __________;

che, ciò premesso, il tribunale ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ il trasferimento delle due citate particelle in proprietà esclusiva di __________ (dispo­sitivo n. 5);

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 dicembre 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che __________ ha scritto spontaneamente a questa Camera, il 4 dicembre 2001, di rinunciare al contraddittorio orale e di aderire alla domanda;

che con ordinanza del 7 dicembre 2001 il giudice delegato ha invitato l'istante a produrre entro 10 giorni l'originale o una copia dichiarata conforme della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;

che l'istante ha ottemperato all'invito l'11 dicembre 2001;

che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che i dispositivi n. 2 e 5 con cui tribunale confederato ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva della moglie, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il ottobre 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 10 dicembre 2001 dal segretario del tribunale in calce all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesamina­ta in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi in ogni modo considerare soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 5 della sentenza emanata fra le parti il 17 ottobre 2001 dall'*Arrondisse­ment judiciaire* *I __________* sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria