Recognition of Geneva Property Division Decree in Ticino
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn heir sought the recognition and enforcement (delibazione) in the Canton of Ticino of a Geneva court decision, resulting from an agreement concerning the liquidation of a deceased person's matrimonial property regime and the division of the estate, which specifically assigned exclusive ownership of a parcel of real estate located in Ticino. The appellate court granted the request, reasoning that the Geneva decision, being a judicial settlement that terminated the proceedings and transferred property rights, met the cumulative conditions for exequatur under the relevant procedural code: it was final, the foreign court was deemed competent (with competence no longer reviewable post-federal law change), and the parties were properly notified. Consequently, the portion of the Geneva decision regarding the property transfer was declared enforceable in Ticino, with procedural costs assessed against the requesting party as the other heirs did not object.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Geneva Property Division Decree in Ticino: The appellate court granted the request, reasoning that the Geneva decision, being a judicial settlement that terminated the proceedings and transferred property rights, met the cumulative conditions for exequatur under the relevant procedural code: it was final, the foreign court was deemed competent (with competence no longer reviewable post-federal law change), and the parties were properly notified. Consequently, the portion of the Geneva decision regarding the property transfer was declared enforceable in Ticino, with procedural costs assessed against the requesting party as the other heirs did not object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provides the cumulative conditions for recognizing and declaring an enforceable a civil judgment from another Swiss canton, which forms the basis for accepting the application in order 1.
Cited to dismiss the need to re-examine the competence of the originating judge in the recognition procedure.
Cited as the basis for allocating procedural costs to the applicant, as the opposing parties were not considered unsuccessful.
Testo completo
Incarto n.: 10.2001.00033 · Lugano 13 maggio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
29 novembre 2001 presentata da
__________ (patrocinata dall'avv. __________)
relativa alla sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (*Tribunal de première instance, première chambre*) nella causa che opponeva l'istante e __________ a
__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________, __________, __________ e __________, eredi fu __________, hanno raggiunto un accordo davanti alla prima Camera del Tribunale di prima istanza di Ginevra (*Tribunal de première instance, première chambre)*, presso cui pendevano numerose cause, sulla liquidazione del regime matrimoniale del defunto e sulla divisione della successione;
che con
sentenza del 30 novembre 2000 il tribunale ha ordinato la liquidazione del regime matrimoniale e ha preso atto degli accordi intercorsi sul riparto dell'eredità;
che in forza di ciò __________ è diventata proprietaria esclusiva della particella n. __________ RFD di __________, ora intestata alla comunione ereditaria composta di __________;
che il 29 novembre 2001 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello la delibazione della sentenza nel Cantone Ticino;
che gli altri eredi hanno comunicato a questa Camera di non opporsi alla delibazione e di rinunciare al contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b, testo in vigore fino al 29 marzo 2002) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);
che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il
diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);
che il dispositivo della decisione (n. 15) con cui il tribunale confederato ha preso atto dell'attribuzione in proprietà esclusiva a __________ della particella n. __________ RFD di __________, intestata alla comunione ereditaria composta di __________, è il solo in rapporto con il Cantone Ticino;
che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2001, come risulta dall'attestazione rilasciata quello stesso giorno dal cancelliere della Corte di giustizia di Ginevra;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco quand'anche fosse ancora applicabile al caso in esame;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione confederata dovendosi – appunto – a una transazione da loro condotta davanti al tribunale;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, gli altri eredi non essendosi opposti alla delibazione e non potendosi dunque considerare soccombenti nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non essendovi parti resistenti, non si pone il problema di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 15 della decisione emanata il 30 novembre 2000 dal Tribunale di prima istanza di Ginevra, prima Camera (*Tribunal de première instance, première chambre*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario