Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2001.30 • TRAC TI 10.2001.30 Generato dall'IA

Recognition of Ticino Real Estate Transfer Decree in Divorce Settlement

Numero d'incarto 10.2001.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court granted the joint request for the recognition and declaration of enforceability in the Canton of Ticino of disposition number 3 of a divorce decree issued by a court in Aarau on February 19, 2001, which approved an agreement regarding the transfer of real estate property between the former spouses as part of the matrimonial property liquidation. The court reasoned that the decision met the requirements for recognition under the relevant procedural code, specifically that it was final, concerned property transfers within the Canton requiring execution there, and the parties had been properly heard, noting that after the entry into force of the federal jurisdiction law, the competence of the originating court could no longer be reviewed during the recognition procedure. Consequently, the procedural costs were split equally between the parties, and no attorneys' fees were awarded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 10 LTG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 510 lett. a e c CPC; Recognition of Ticino Real Estate Transfer Decree in Divorce Settlement: The court reasoned that the decision met the requirements for recognition under the relevant procedural code, specifically that it was final, concerned property transfers within the Canton requiring execution there, and the parties had been properly heard, noting that after the entry into force of the federal jurisdiction law, the competence of the originating court could no longer be reviewed during the recognition procedure. Consequently, the procedural costs were split equally between the parties, and no attorneys' fees were awarded.

Parole chiave

Generato dall'IA
trapasso di proprietà sentenza di divorzio convenzione matrimoniale liquidazione di fondi sostanza immobiliare dichiarazione di esecutività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 510 lett. a e c CPC

These provisions established the cumulative conditions for granting the request to recognize and enforce the foreign court decision.

art. 10 LTG

Cited in the reasoning as the basis for placing procedural costs jointly on the parties in equal measure.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the justification for not awarding legal costs (ripetibili) because neither party was considered 'defeated'.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2001.00030 · Lugano 13 settembre 2001/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

10 settembre 2001 presentata da

__________, e __________ (patrocinati dall'avv. __________)

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale di Aarau (*Gerichtspräsidium Aarau*) il febbraio 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 19 febbraio 2001 il presidente del Tribunale di Aarau (*Gerichtspräsidium Aarau*) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto __________ 1970 da __________ e __________;

che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 63/1000 della particella n. __________ RFD di __________, mentre __________ dichiara di cedere all'ex moglie la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla proprietà per piani n. __________, pari a 9.450/1000 della particella

n. __________ RFD di __________, impegnandosi egli ad assumere tutti i carichi ipotecari (clausole n. 4.2 e 4.3);

che con istanza del 10 settembre 2001 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che il dispositivo n. 3 con cui tribunale confederato ha omologato le clausole n. 4.2,

4.3 e 4.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito ai noti trapassi immobiliari, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quelle esclusive delle parti, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;

che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il

23 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta il 4 settembre 2001 dal tribunale confederato sulla prima pagina dell'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio);

che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 19 febbraio 2001 dal presidente del Tribunale di Aarau (*Gerichtspräsidium Aarau*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione all'avv. dott. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario