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10.2001.3 • TRAC TI 10.2001.3 Generato dall'IA

Exequatur of Divorce Decree Property Provisions

Numero d'incarto 10.2001.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The applicants sought the exequatur (delibazione) in the Canton of Ticino for two dispositive parts of a divorce decree issued by a district court in another canton, specifically those concerning the wife's transfer of her property share to the husband as part of the property regime liquidation and the instruction to the land registry to record this transfer. The appellate court granted the request because the foreign judgment was final as of February 12, 2001, both parties were properly represented, and the court determined that after the entry into force of the federal forum law on January 1, 2001, the jurisdiction of the originating federal judge could no longer be re-examined in exequatur proceedings, satisfying the cumulative conditions under the relevant civil procedure code articles, resulting in the order to recognize and declare the specified provisions enforceable while jointly apportioning the procedural costs to the applicants.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 9 cpv. 4 LTG, art. 510 lett. a e c CPC; Exequatur of Divorce Decree Property Provisions: The appellate court granted the request because the foreign judgment was final as of February 12, 2001, both parties were properly represented, and the court determined that after the entry into force of the federal forum law on January 1, 2001, the jurisdiction of the originating federal judge could no longer be re-examined in exequatur proceedings, satisfying the cumulative conditions under the relevant civil procedure code articles, resulting in the order to recognize and declare the specified provisions enforceable while jointly apportioning the procedural costs to the applicants.

Parole chiave

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sentenza di divorzio trasferimento della proprietà codice di diritto processuale civile diritto estero decisioni incidentali circondario dello stato civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 lett. a e c CPC

These articles established the cumulative conditions met for granting the request for recognition and enforcement of the foreign decision (res judicata and due process).

art. 9 cpv. 4 LTG

This provision was cited to determine that the costs of the current procedure are to be borne jointly by the applicants.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.00003 · Lugano 13 marzo 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

23 febbraio 2001 presentata da

__________ e __________

riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________(*Der Einzelrichter der* *bezirksgerichtlichen Kommission __________*);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 18 gennaio 2001 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di un quarto sulle particelle n. __________ e __________ RFP di __________ (dispositivo n. 2, ultima parte);

che in tale sentenza il giudice ha invitato l'ufficiale del registro fondiario, su richiesta delle parti, a iscrivere il citato trasferimento di proprietà (dispositivo n. 4);

che il 23 febbraio 2001 le parti hanno postulato, per il tramite del Tribunale distrettuale di __________, la delibazione nel Cantone Ticino dei due dispositivi inerenti alla sentenza di divorzio;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del presente giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di divorzio hanno acquisito forza di giudicato il 12 febbraio 2001, come risulta dall'attestazione in calce alla sentenza presentata a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, tanto da chiedere congiuntamente ora la delibazione dei noti dispositivi nel Cantone Ticino;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico degli istanti (art. 9 cpv. 4 LTG), i quali si sono impegnati per il resto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, ad assumere internamente in ragione di metà ciascuno gli oneri giudiziari (clausola n. 8);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 (ultima parte) e n. 4 della sentenza emanata fra le parti il 18 gennaio 2001 dal Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________ (*Der* *Einzelrichter* *der bezirksgerichtlichen Kommission __________*)sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli istanti in solido.

3. Intimazione:

– __________;

– __________.

Comunicazione al Giudice unico del Tribunale distrettuale di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario