Exequatur of Foreign Divorce Decree Property Transfer in Ticino
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought the exequatur in the Canton of Ticino for a divorce decree and related property settlement provision issued by a court in another Swiss canton, specifically regarding the transfer of joint property ownership of a parcel of land. The appellate court granted the application for recognition and declaration of enforceability of the second provision of the foreign judgment concerning the real estate transfer, finding that the decision was final, the original court was competent, and the parties had been duly summoned, noting that under recent federal law, the original court's competence is no longer reviewable during the exequatur proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 510 lett. a e c CPC, art. 130 n. 4 OSC; Exequatur of Foreign Divorce Decree Property Transfer in Ticino: The appellate court granted the application for recognition and declaration of enforceability of the second provision of the foreign judgment concerning the real estate transfer, finding that the decision was final, the original court was competent, and the parties had been duly summoned, noting that under recent federal law, the original court's competence is no longer reviewable during the exequatur proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions establish the cumulative conditions (final judgment and proper citation/contumacy) required for granting the request for exequatur.
Cited as the procedural basis for how the divorce judgment itself is handled (registration by civil status offices), although the main execution relates to the property transfer governed by Art. 510 CPC.
Referred to when justifying the decision not to award costs/indemnities to the non-contesting party (the defendant).
Cited as the legal basis rendering the previous review under Art. 510 lett. b CPC caducous regarding the competence of the originating judge.
The overall framework cited for assessing the requirements for recognizing and declaring the Swiss judgment enforceable in Ticino, particularly concerning finality (lett. a) and citation (lett. c).
Although LTF is mentioned, the context implies the application of Cantonal rules regarding costs, as this ruling relates to Cantonal appeal costs based on Cantonal CPC rules (Art. 148 cpv. 1 CPC) for the execution procedure.
Testo completo
Incarto n. 10.2001.00029 · Lugano, 13 settembre 2001/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
26 agosto 2001 presentata da
__________
riguardante la sentenza emanata il 23 maggio 2001 dal *Gerichts-kreis VI* __________, nella causa di divorzio tra l'istante ed
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 23 maggio 2001 il Tribunale circondariale VI (*Gerichtskreis* *VI*) di __________ (Canton Berna) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1971 da __________ ed __________;
che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiarava di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. __________ RFP di __________ (edificio con terreno annesso, 90 m²), corrispondente alla nuova particella n. __________ RFD, impegnandosi da parte sua ad assumere il relativo carico ipotecario (clausola n. 9.4);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 26 agosto 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'udienza del 12 settembre 2001 indetta da questa Camera per il contraddittorio è andata deserta, l'istante avendo dichiarato di rinunciare a comparire, mentre la convenuta è rimasta silente;
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione della sentenza sulla base degli atti, come si preannunciava nella citazione al contraddittorio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 con cui tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare, invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a iscrivere il trasferimento dei beni dalla comproprietà dei coniugi a quella esclusiva del marito, sono i soli suscettibili di essere eseguiti nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato l'8 giugno 2001, come risulta dall'attestato accluso dal tribunale confederato all'esemplare autenticato della sentenza esibito per la delibazione;
che che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere
riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art. 510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 9.4.7 della convenzione sugli effetti del divorzio), la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 23 maggio 2001 dal Tribunale circondariale VI (*Gerichtskreis* *VI*) di __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario