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10.2001.28 • TRAC TI 10.2001.28 Generato dall'IA

Heirs v. Estate Division Exequatur in Ticino

Numero d'incarto 10.2001.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Heirs seeking the exequatur in the Canton of Ticino of a decision from a court in Basel-Stadt, which acknowledged a settlement agreement concerning the division of an estate by transferring property ownership, successfully had their application granted because the foreign decision, which included a judicial settlement terminating the process, was final, emanated from a competent authority (jurisdictional review being no longer permitted post-federal law change), and the parties were properly notified, thus meeting all cumulative requirements under the relevant procedural code, resulting in the order to transfer property being recognized as enforceable in Ticino, with costs split equally between the parties as per their prior agreement.

Regesto Legislator

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Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 10 cpv. 1 LTG, art. 148 cpv. 1 CPC; Heirs v. Estate Division Exequatur in Ticino: che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

Parole chiave

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divisione ereditaria decisione esecutiva diritto processuale erede decisioni incidentali decisione straniera Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 510 CPC

The request for recognition and enforcement (delibazione) was granted based on the cumulative conditions established in this article regarding sister-state judgments.

art. 10 cpv. 1 LTG

This article was cited to determine the solidary allocation of procedural costs between the parties.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning for the decision not to award legal costs (ripetibili) to either party, as neither was deemed defeated.

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Testo completo

Incarto n.: 10.2001.00028 · Lugano 20 agosto 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

6 agosto 2001 presentata da

__________, e __________

relativa alla decisione del 23 aprile 2001 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (*Zivilgericht Basel-Stadt*) ha preso atto di una transazione conclusa dalle parti il giorno medesimo, disponendo un trapasso di proprietà nel registro fondiario;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ e __________, eredi di __________, hanno raggiunto il 23 aprile 2001 davanti al presidente del Tribunale civile di Basilea Città un accordo sulla divisione della successione, nel senso che la seconda lasciava alla prima la proprietà esclusiva della particella n. __________ RFD di __________;

che, preso atto di ciò, con decisione del giorno medesimo il presidente del tribunale ha stralciato dai ruoli le procedure giudiziarie pendenti tra le parti e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà del fondo, ancora intestato a __________, a __________, conformemente alla transazione conclusa;

che il 6 agosto 2001 le parti hanno chiesto congiuntamente alla Camera civile di appello, per mezzo del Tribunale civile di Basilea Città, la delibazione del predetto giudizio nel Cantone Ticino;

che la richiesta congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio in questa sede, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o citate in contumacia (lett. c);

che per “sentenze civili” non si intendono solo pronunciati di merito, ma anche decisioni che – come in concreto – pongono fine al processo per transazione, desistenza o acquiescenza (Knapp in: Commentaire de la Constitution fédérale, n. 36 ad art. 61; CFPG, Il Ticino e il

diritto, Lugano, 1997, pag. 34 in fondo);

che il dispositivo della decisione con cui il tribunale confederato ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ a __________ è il solo suscettibile di delibazione nel Cantone Ticino;

che la decisione del tribunale ha acquisito forza di giudicato il giorno stesso della sua emanazione, come risulta dall'attestazione in calce all'istanza;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la decisione di stralcio dovendosi – appunto – a una transazione giudiziale;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 cpv. 1 LTG) in ragione di metà ciascuno, secondo la stessa chiave di riparto prevista nella transazione (clausola n. 9);

che non è il caso invece di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148

cpv. 1 CPC;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della decisione emanata tra le parti il

23 aprile 2001 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (*Zivilgericht Basel-Stadt*) invita l'ufficiale del registro fondiario a trasferire la proprietà della particella n. __________ RFD di __________ a __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________;

– __________.

Comunicazione al presidente del *Zivilgericht Basel-Stadt*.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario