Recognition of Italian Separation Decree Under Hague Convention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the exequatur in the canton of Ticino for a consensual separation decree issued by the Tribunal of Milan, both parties holding dual Italian-Swiss citizenship. The court reasoned that since the decree concerned personal separation, not civil status registration, it fell under the jurisdiction for recognizing foreign civil judgments based on the Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, which governs the matter and supersedes the older bilateral treaty. The court found that the necessary conditions of the Hague Convention were met, including the defendant's habitual residence in the originating state at the time of the application, and since no public order concerns were raised and the other party did not contest the request, the Milanese decree was recognized and declared enforceable, with costs assessed against the applicant as the opposing party did not resist the enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 32 LDIP, Art. 711 quarto, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Italian Separation Decree Under Hague Convention: The court reasoned that since the decree concerned personal separation, not civil status registration, it fell under the jurisdiction for recognizing foreign civil judgments based on the Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations, which governs the matter and supersedes the older bilateral treaty. The court found that the necessary conditions of the Hague Convention were met, including the defendant's habitual residence in the originating state at the time of the application, and since no public order concerns were raised and the other party did not contest the request, the Milanese decree was recognized and declared enforceable, with costs assessed against the applicant as the opposing party did not resist the enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify placing the procedural costs on the applicant because the opposing party did not object to the recognition.
Testo completo
Incarto n. 10.2001.00027 · Lugano 24 settembre 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
19 luglio 2001 presentata da
__________
relativa al decreto dell'11 maggio 2001 con cui il Tribunale di Milano, sezione 9a civile, ha omologato la separazione personale consensuale tra l'istante e la moglie
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto dell'11 maggio 2001 il Tribunale di Milano, sezione 9a civile, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi __________ e __________, entrambi con doppia cittadinanza italo-svizzera;
che il 19 luglio 2001 __________ ha chiesto la delibazione di tale decreto nel Cantone Ticino;
che le parti hanno rinunciato con dichiarazione del 12 settembre 2001 al contraddittorio orale;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto intenzionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);
che è compito invece dell'autorità cantonale di vigilanza autorizzare l'iscrizione di decisioni o di documenti stranieri relativi allo stato civile nei corrispondenti registri svizzeri (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 99 Ib 241 consid. 2);
che il decreto emesso dal Tribunale di Milano riguarda bensì cittadini svizzeri, ma non può considerarsi una decisione in materia di stato civile, la separazione personale non essendo iscritta nei relativi registri (v. art. 115 e 130 OSC);
che in concreto la procedura di delibazione giusta l'art. 29 LDIP è quindi ammissibile;
che l'esecutività in Svizzera di decreti omologanti in Italia la separazione consensuale dei coniugi (art. 158 del Codice civile italiano, art. 711 quarto comma e 737 del Codice di procedura civile italiano) è retta dalla Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni conchiusa all'Aia il 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), entrata in vigore per la Svizzera il 17 luglio 1976 e per l'Italia il 19 febbraio 1986 (legge del 10 giugno 1985, n. 301);
che non è più applicabile in tale ambito, per contro, la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541) conchiusa a Roma il 3 gennaio 1933, sia perché l'art. 18 della Convenzione dell'Aia riserva solo i trattati che contengono disposizioni – specifiche
– sul riconoscimento di divorzi e separazioni (FF 1975 II 1349 in fondo), sia perché la stessa Convenzione italo-svizzera “non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali” (art. 13);
che sussidiariamente, nella misura in cui non lede la Convenzione dell'Aia o risulta più favorevole di quest'ultima al riconoscimento delle decisioni estere, fa stato in Svizzera la legge federale sul diritto internazionale privato (art.
17 della Convenzione in relazione agli art. 1 cpv. 2, 25 segg. e 65 LDIP);
che secondo l'art. 2 n. 1 della Convenzione dell'Aia le separazioni straniere sono riconosciute in qualsiasi altro Stato contraente se al momento della domanda di separazione il convenuto vi aveva la propria dimora abituale;
che tale condizione è adempiuta nel caso in esame, il marito (convenuto) risiedendo a quel momento a __________;
che non risultano motivi di competenza, di mancata convocazione in giudizio o di ordine pubblico per cui il riconoscimento dovrebbe essere negato (art. 6, 8 e 10 della Convenzione);
che la mera circostanza di una separazione *consensuale* non può ritenersi lesiva dell'ordine pubblico, alla stessa stregua di un divorzio consensuale, sempre che – come in concreto (art. 711 del Codice di procedura civile italiano) – il giudice abbia accertato l'impossibilità di conciliare le parti (DTF 103 Ib 72 consid. 3 con richiamo);
che per il resto il decreto emesso dal Tribunale di Milano è definitivo, come risulta dalla dichiarazione del 4 settembre 2001 rilasciata dal direttore di cancelleria del Tribunale medesimo;
che in definitiva il decreto del Tribunale di Milano adempie tutti i requisiti per il riconoscimento previsti dalla Convenzione dell'Aia e può essere quindi delibato;
che i costi dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi quindi considerare “soccombente” giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che non si giustifica di assegnare ripetibili, nessuna delle parti potendosi ritenere vittoriosa;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il decreto dell'11 maggio 2001 con cui il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale fra __________ e __________ è riconosciuto e dichiarato esecutivo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________ (per rogatoria).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario