Legislator Giurisprudenza & Legislazione
10.2001.21 • TRAC TI 10.2001.21 Generato dall'IA

Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Decree Provision on Matrimonial Property Division

Numero d'incarto 10.2001.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An applicant sought the recognition and enforcement in the Canton of Ticino of a divorce decree provision, issued by a court in another canton, which settled the matrimonial property division concerning a specific parcel of land by assigning the applicant's former spouse's share to the applicant and granting the children a right of first refusal on the property. The appellate court granted the request for recognition, reasoning that the foreign judgment met the cumulative requirements of the cantonal Code of Civil Procedure: it was final (having acquired final force after amendment), the original court's jurisdiction was no longer reviewable following the entry into force of the Federal Act on Jurisdiction in Civil Matters, and both parties had been properly represented in the original proceedings, especially since the respondent explicitly consented to the recognition. Consequently, the court ordered the applicant to bear the procedural costs but denied the assignment of legal costs to the non-opposing respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Decree Provision on Matrimonial Property Division: The appellate court granted the request for recognition, reasoning that the foreign judgment met the cumulative requirements of the cantonal Code of Civil Procedure: it was final (having acquired final force after amendment), the original court's jurisdiction was no longer reviewable following the entry into force of the Federal Act on Jurisdiction in Civil Matters, and both parties had been properly represented in the original proceedings, especially since the respondent explicitly consented to the recognition. Consequently, the court ordered the applicant to bear the procedural costs but denied the assignment of legal costs to the non-opposing respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio patrimonio coniugale esecuzione di decisioni straniere coniuge straniero spese di procedura codice di diritto processuale civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 510 CPC

Cited as the general basis for recognizing and declaring enforceable civil judgments from confederate tribunals (specifically regarding admissibility requirements Art. 510 lett. a and c).

Art. 148 cpv. 1 CPC

Cited implicitly in the reasoning regarding the non-award of costs (ripetibili) because the opposing party was not considered to have lost the case.

Art. 37 LForo

Cited to justify why the requirement of the competent authority (Art. 510 lett. b CPC) is no longer reviewed in exequatur proceedings after the entry into force of the federal Forum Act.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 10.2001.00021 · Lugano, 23 maggio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

18 maggio 2001 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)

riguardante la sentenza emessa il 16 giugno 2000 (e rettificata il 18 settembre 2000) dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Präsidium des Bezirksgerichts __________*) nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a

__________ (ora patrocinata dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 16 giugno 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ ed __________;

che nella convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice __________ dichiara – tra l'altro – di cedere al marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di proprietà comune sulla particella n. __________ RFD di __________ (1178 m²), mentre __________ dichiara di conferire a ciascuno dei figli __________ e __________ un diritto di prelazione illimitato sulla particella medesima per 25 anni a valere dal giorno dell'iscrizione (clausola n. 6 lett. a, punti bb e cc);

che il presidente del Tribunale distrettuale ha omologato tale clausola nel dispositivo n. 6 lett. *c* e *d* della sentenza (poi rettificato il

18 settembre 2000 in seguito a un errore di scritturazione), invitando l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di __________ a procedere in tal senso;

che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 18 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;

che __________ ha previamente consentito al riconoscimento e all'esecuzione del dispositivo con formale dichiarazione del 10 maggio 2001 sottoscritta dal suo avvocato;

che nelle circostanze descritte non ha alcun senso indire un contraddittorio e nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

che in concreto il dispositivo n. 6 lett. *c* e *d* della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato, nella versione emendata il 18 settembre 2000, il 31 ottobre successivo, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;

che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.

510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);

che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, tant'è che le conseguenze del divorzio sono state regolate da loro stesse per convenzione e che la convenuta aderisce alla delibazione chiesta ora dall'ex marito;

che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerata soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 6 lett. *c* e *d* della sentenza emanata fra le parti il 16 giugno 2000 (e rettificato il 18 settembre seguente) dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Präsidium des Bezirksgerichts __________*) è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________;

– avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario