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10.2001.2 • TRAC TI 10.2001.2 Generato dall'IA

Trademark Nullity and Injunction Appeal Dismissed for Procedural Peremption

Numero d'incarto 10.2001.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a case initiated via appeal concerning a claim for the nullity and injunction against the use of certain trademarks due to alleged infringement of the appellant's own marks, where the respondent subsequently requested the case be struck from the roll due to procedural peremption. The court reasoned that peremption occurs automatically if no procedural act is taken by either party for two consecutive years, as per the relevant code article, and since the last relevant act was in November 2003, the case became perempted in November 2005, rendering the suit without object, leading to its removal from the roll, with the initial appellant bearing the court costs due to their inactivity, which was treated as a withdrawal, and no professional indemnity was awarded to the respondent as they had not incurred further fees after the last relevant procedural step.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 351 cpv. 2 CPC, Art. 151 CPC, Art. 207 LEF, Art. 351 CPC; Trademark Nullity and Injunction Appeal Dismissed for Procedural Peremption: The court reasoned that peremption occurs automatically if no procedural act is taken by either party for two consecutive years, as per the relevant code article, and since the last relevant act was in November 2003, the case became perempted in November 2005, rendering the suit without object, leading to its removal from the roll, with the initial appellant bearing the court costs due to their inactivity, which was treated as a withdrawal, and no professional indemnity was awarded to the respondent as they had not incurred further fees after the last relevant procedural step.

Parole chiave

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violazione civile del diritto al marchio nullità procedurale atto processuale perenzione in diritto commerciale allontanamento marchio di riserva perenzione processuale - spese e ripetibili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 CPC

This article is cited as the legal basis for striking the case from the rolls due to procedural lapse/lack of interest.

LTG

This provision is cited in reference to the costs associated with the decision to strike the case.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.2 · Lugano 13 marzo 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa

segretario: · Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 febbraio 2001, da

IS 1 Ora----, Lugano rappr. da RA 1 contro

CV 1Chiasso rappr. da PR 1

chiedente innanzitutto l'accertamento della nullità di determinati marchi della convenuta, nonché il divieto di usare gli stessi in quanto lesivi di marchi propri;

respinta con decisione 2 agosto 2001 l'istanza di provvedimenti cautelari presentata dall'attrice con la petizione;

ed ora, preso atto dello scritto 3 marzo 2006 della convenuta che chiede lo stralcio della causa, denunciandone la perenzione a dipendenza del tempo trascorso dall'ultimo atto processuale;

letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto e in

diritto:

che, in virtù dell'art. 351 cpv. 1 CPC, il giudice stralcia la causa dai ruoli se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico;

che la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);

che, in questa seconda ipotesi, il giudice procede allo stralcio della causa d'ufficio, senza dover sentire le parti, la presunzione del mancato interesse avendo carattere assoluto (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 351, m. 12 e m. 17);

che, in concreto, conformemente a quanto sostiene la convenuta, l'ultimo atto processuale si configura nel decreto 24 novembre 2003 con cui sono state accolte due istanze di restituzione in intero dell'attrice ed è stata respinta una domanda processuale della convenuta;

che pertanto il 25 novembre 2005 è intervenuta la perenzione processuale, così che la causa può essere stralciata dai ruoli, peraltro non essendo rintracciabile nell'incarto nemmeno uno scritto di sollecito o di altra natura successivo all'accennato decreto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 351, m. 23);

che, nel caso in esame, appare determinante per l'assegnazione di spese e ripetibili (questione non regolata nel caso di azione divenuta priva d'oggetto) l'inattività dell'attrice, rispettivamente la sua carente volontà di continuare il processo da lei avviato a suo tempo, almeno a far tempo dall'ultimo atto preso in considerazione (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 11);

che tale inattività può essere pertanto considerata alla stregua di una desistenza, di modo che alla stessa parte vengono accollate la tassa di giustizia, le spese e -se del casoanche indennità ripetibili (art. 151 CPC);

che gli oneri processuali devono essere commisurati allo stadio in cui si trova la causa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 10), mentre le ripetibili devono corrispondere all'effettivo onere di patrocinio (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 151 CPC, m. 1);

che -in concretola convenuta, al di fuori della provvisionale, tassata separatamente, non ha partecipato a nessun atto di procedura, fatta eccezione per la presentazione dell'allegato di osservazioni e di domanda processuale 21 novembre 2003, atto per il quale tuttavia le ripetibili sono già state giudicate con il decreto 24 novembre 2003;

che pertanto non ricorre nessun motivo per riconoscere indennità processuali alla convenuta;

che a questa decisione di stralcio non è di ostacolo la dichiarazione di fallimento della società convenuta, recante la data del 9 marzo 2006, segnatamente in vista di un'eventuale sospensione fondata sull'art. 207 LEF, dal momento che la perenzione -come già rilevatoera intervenuta già nell'ottobre dello scorso anno.

Motivi per i quali,

richiamato l'art. 351 CPC e per le spese la LTG,

pronuncia:

1. La

dai ruoli poiché perenta a valere dal 25 novembre 2005.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'attrice, restano a suo carico.

3. Intimazione:

- -. Comunicazione all¿UEF di Mendrisio.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario