Recognition of Swiss Divorce Decree with Property Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicant sought the recognition and enforcement (delibation) in Ticino of a divorce decree, issued by a court in another Swiss Canton, which approved a settlement obligating the wife to transfer property ownership to the husband in exchange for the husband assuming the mortgage. The Court granted the request because the decree had attained final legal force, the parties were duly represented in the original proceeding (as the decree approved their submitted agreement), and after the entry into force of the federal jurisdiction law, the original court's competence was no longer subject to review during the delibation process, satisfying all prerequisites for recognition under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Recognition of Swiss Divorce Decree with Property Settlement: The Court granted the request because the decree had attained final legal force, the parties were duly represented in the original proceeding (as the decree approved their submitted agreement), and after the entry into force of the federal jurisdiction law, the original court's competence was no longer subject to review during the delibation process, satisfying all prerequisites for recognition under the relevant procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court granted the request for recognition (delibazione) based on the cumulative conditions listed in this article.
This provision was cited as the basis for not awarding legal costs (ripetibili) to the opposing party.
This provision was cited to explain why the competence requirement (art. 510 lett. b CPC) is no longer subject to review during recognition proceedings.
Testo completo
Incarto n. 10.2001.00015 · Lugano 13 giugno 2001/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
3 maggio 2001 presentata da
__________
riguardante la sentenza emessa il 15 marzo 2001 dall'*Amts-gerichtspräsident von __________* nella causa di divorzio che ha opposto l'istante a
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 l'*Amtsgerichtspräsident* di __________ (Canton Soletta) ha sciolto per divorzio il matrimonio fra __________ e __________, omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui la moglie accetta di trasferire al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua proprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, il marito impegnandosi ad assumere l'intero onere ipotecario (dispositivo n. 3, punto n. 7 lett. b);
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 3 maggio 2001, la delibazione del predetto dispositivo nel Cantone Ticino;
che __________ ha dichiarato, il 7 giugno 2001, di rinunciare a comparire all'udienza;
che nelle circostanze descritte è superfluo indire un contraddittorio, nulla ostando all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 29 marzo 2001, come risulta dall'attestazione apposta dalla cancelleria del tribunale in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che entrambe le parti risultano essersi regolarmente costituite in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendo in ogni modo essere considerato soccombente a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 punto 7 lett. b della sentenza emanata fra le parti il 15 marzo 2001 dall'*Amts-gerichtspräsident von __________* è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________;
– __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario