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10.2001.14 • TRAC TI 10.2001.14 Generato dall'IA

Recognition of Italian Adoption Decree Finalizing Colombian Pre-Adoption

Numero d'incarto 10.2001.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court was petitioned to recognize and enforce a decision by an Italian Juvenile Court that finalized an adoption; the original adoption decree was issued by a Colombian court, which the Italian court had initially recognized only as a pre-adoptive placement, leading to the subsequent Italian finalization after a year of insertion into the adopting family's home. The court granted the request for recognition based on Swiss Private International Law and the existing bilateral treaty with Italy, finding that the Italian court had proper jurisdiction as the adopters were Italian nationals, the decision was final, it did not violate Swiss public policy (even concerning the shorter pre-adoptive period or name change), and there were no procedural defects or prior pending litigation that precluded recognition.

Regesto Legislator

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Art. 29 LDIP, Art. 511 cpv. 1 CPC, Art. 511 cpv. 2 con, Art. 78 LDIP, Art. 27 commi, Art. 1 cpv. 2 LDIP; Recognition of Italian Adoption Decree Finalizing Colombian Pre-Adoption: The court granted the request for recognition based on Swiss Private International Law and the existing bilateral treaty with Italy, finding that the Italian court had proper jurisdiction as the adopters were Italian nationals, the decision was final, it did not violate Swiss public policy (even concerning the shorter pre-adoptive period or name change), and there were no procedural defects or prior pending litigation that precluded recognition.

Parole chiave

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adozione cambiamento del nome accordo bilaterale presupposto processuale riconoscimento di uno Stato politica internazionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 89
anche DTF 120 II 89 in alto);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 LDIP

Cited as the general basis for the court's competence to recognize foreign civil judgments.

art. 511 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for the court's competence to recognize foreign civil judgments.

art. 511 cpv. 2 CPC

Cited to establish that the request is processed under the simplified adversarial procedure, referencing Arts. 361 ff. CPC.

art. 78 LDIP

Cited as the primary standard for recognizing foreign adoption judgments based on the domicile/nationality of the adopters.

art. 1 cpv. 2 LDIP

Cited regarding the priority of international treaties over domestic law in case of conflict.

art. 1 n. 3 della convenzione

Cited as one of the requirements for delibation (final judgment being rendered).

art. 1 n. 2 della convenzione

Cited as one of the requirements for delibation (respect for national public order).

art. 1 n. 4 della convenzione

Cited as one of the requirements for delibation (proper citation of parties).

art. 8 della convenzione

Cited as one of the requirements for delibation (absence of prior lis pendens).

art. 29 lett. b LDIP

Cited as the equivalent domestic requirement for the final judgment criterion (lis pendens).

art. 27 cpv. 1 LDIP

Cited as the equivalent domestic requirement for the public order criterion.

art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP

Cited as the equivalent domestic requirement for the proper citation criterion.

art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP

Cited as the equivalent domestic requirement for the lis pendens criterion.

art. 10 cpv. 1 LTG

Applied to impose court costs jointly and severally upon the applicants because there was no 'losing defendant'.

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Testo completo

Incarto n. 10.2001.00014 · Lugano, 31 luglio 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del

12 aprile 2001 presentata da

__________

riguardante la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato l'adozione di __________, di cittadinanza colombiana, da parte degli istanti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 3 febbraio 2000 l'ottavo Tribunale di famiglia della Città di Medellin (*Juzgado octavo de familia de la Ciudad de Medellín*), nel dipartimento colombiano di Antioquia, ha pronunciato l'adozione di __________ da parte dei coniugi italiani __________ e __________, domiciliati a __________, imponendo al bambino il nome di __________;

che con decisione del 21 febbraio 2000 il Tribunale per i minorenni di Milano ha riconosciuto la sentenza colombiana alla stregua di un affidamento preadottivo secondo il

diritto italiano (art. 35 n. 4 con riferimento agli art. 22 segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184);

che, decorso un anno dall'affidamento e accertato per il tramite dei servizi sociali l'inserimento del bambino nella famiglia affidataria (art. 25 della legge citata), con sentenza del 13 marzo 2001 il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato esso medesimo l'adozione, disponendo che il bambino assumesse il solo cognome del padre adottivo;

che il 12 aprile 2001 __________ e __________ hanno presentato un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello perché la sentenza italiana sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera;

che con ordinanza del 7 maggio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha invitato gli istanti a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza;

che gli istanti hanno ottemperato alla richiesta il 5 giugno 2001;

che nelle condizioni descritte il giudice delegato ha convocato gli istanti, l'Ufficio del tutore ufficiale e la Commissione tutoria regionale n. 8 al contraddittorio di martedì 17 luglio 2001 davanti a questa Camera, con l'avvertenza che, ove nessuno fosse comparso, il giudizio sarebbe intervenuto sulla base degli atti;

che l'udienza è andata deserta, di modo che nulla osta all'emanazione della sentenza;

e considerando

in diritto: che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che le sentenze straniere in materia di adozione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 78 LDIP, se sono pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti (cpv. 1), riservata l'ipotesi di adozioni straniere con effetti “essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero” (cpv. 2);

che quest'ultima riserva è senza oggetto nella fattispecie, l'adozione di minorenni avendo in Italia effetto plenario, come in Svizzera (art. 27 commi 1 e 3 della legge già citata; Siehr in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, nota 21 ad art. 78; cfr. anche DTF 120 II 89 in alto);

che accanto all'art. 78 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), mentre non entrano in linea di conto né la convenzione dell'Aia sulla competenza delle autorità, la legge applicabile e il riconoscimento delle decisioni straniere in materia di adozione, del 15 novembre 1965 (RS 0.211.221.315), non firmata dall'Italia, né la convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del

29 maggio 1993, non ancora ratificata dalla Svizzera;

che, dandosi concorso di norme tra l'art. 78 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (cfr. Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n.

2 ad art. 65);

che la convenzione con l'Italia non impedisce l'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (v. Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP), seppure l'Italia non riconosca notoriamente alcuna sentenza estera di adozione (tant'è che nel caso in esame il Tribunale per i minorenni ha statuito esso medesimo nel merito, riconoscendo la sentenza colombiana solo come atto di affidamento preadottivo);

che in ogni modo, per quanto riguarda la competenza dell'autorità estera, ai fini dell'attuale giudizio il diritto interno e la convenzione con l'Italia si equivalgono, il primo disponendo che le sentenze straniere di adozione sono riconosciute in Svizzera se sono pronunciate – tra l'altro – nello Stato di origine dei coniugi adottanti (art. 78 cpv. 1 LDIP) e la seconda che in procedure di stato la competenza dell'autorità estera è data – appunto – ove si tratti “di attinenti dello Stato nel quale è stata emanata la decisione” (art. 2 n. 5);

che nella fattispecie, avendo entrambi gli istanti la cittadinanza italiana (e nessuno dei due possedendo simultaneamente quella svizzera), l'autorità giudiziaria italiana era senz'altro abilitata a statuire;

che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 n. 3 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 1 n. 2 della convenzione), la regolare citazione delle parti (art. 1 n. 4 della convenzione) e l'assenza di un'eventuale litispendenza previa (art. 8 della convenzione), requisiti che si identificano per l'essenziale con quelli posti dagli art. 29 lett. b, 27 cpv. 1, 27 cpv. 2 lett. c e lett. a LDIP;

che in concreto la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano è passata in giudicato, come risulta dalla stampiglia a tergo dell'esemplare prodotto a questa Camera su richiesta del giudice delegato (“divenuto definitivo il 10/5/2001”);

che il periodo di affidamento preadottivo limitato in Italia a un anno (art. 25 comma

1 della nota legge n. 184) – per rapporto ai due anni previsti dall'art. 264 CC

– non lede l'ordine pubblico interno, la riduzione del periodo di affidamento a un anno essendo allo studio anche in Svizzera;

che nemmeno il cambiamento di cognome dell'adottato viola l'ordine pubblico, risultando anzi conforme all'art. 267 cpv. 1 CC (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, n. 12.08 e 16.10 con richiami), mentre un'audizione del bambino non poteva prospettarsi già per questioni di età;

che, entrambi i coniugi essendosi rivolti essi medesimi all'autorità italiana, non può nemmeno farsi questione di mancata citazione o rappresentanza di una parte in giudizio;

che tutt'al più si sarebbe potuta divisare in concreto una litispendenza previa, gli istanti essendosi rivolti sin dal 1999 all'Ufficio ticinese del tutore ufficiale per essere autorizzati ad accogliere un minorenne in vista di adozione (art. 269*c* cpv. 2 CC, art. 3 del regolamento cantonale concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione: RL 4.1.2.2.2);

che tuttavia, secondo l'art. 8 della convenzione italo-svizzera, una simile eccezione avrebbe potuto essere esaminata solo “a richiesta di una delle parti”;

che in concreto né l'Ufficio del tutore ufficiale né la Commissione tutoria regionale n. 8 hanno ritenuto di dover presenziare o di farsi rappresentare al contraddittorio davanti a questa Camera;

che nelle condizioni descritte non si intravedono motivi di ordine pubblico né risultano sussistere litispendenze o vizi di procedura suscettibili di ostare alla delibazione;

che gli oneri processuali del giudizio odierno vanno a carico degli istanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG), non essendovi un convenuto “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 13 marzo 2001 con cui il Tribunale per i minorenni di Milano ha pronunciato l'adozione di __________ (già __________) da parte degli istanti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti solidalmente a carico degli istanti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________;

– Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona;

– Commissione tutoria regionale n. 8, Pregassona.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario