Exequatur Granted for Foreign Judgment Annulment of Bearer Mortgage Bond
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an application for the exequatur (delibazione) of a foreign judgment that annulled a bearer mortgage bond of 200,000 francs secured on a specific property, finding that the essential requirements under the relevant procedural code were met: the judgment had achieved final legal force, the judicial authority was competent (with the competence of the originating court no longer reviewable after the entry into force of federal forum law), and the parties were duly notified or judged, as the applicant appeared while the unknown bondholder was notified via public notice and did not appear.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 510 CPC, Art. 37 LForo, Art. 510 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 510 lett. a e c CPC; Exequatur Granted for Foreign Judgment Annulment of Bearer Mortgage Bond: che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the cumulative conditions under which the foreign judgment is recognized and declared enforceable.
Cited in the reasoning to support the decision that court costs are borne by the applicant because there was no losing party in this proceeding.
Testo completo
Incarto n.: 10.2001.00013 · Lugano 26 giugno 2001/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
27 aprile 2001 presentata da
__________
relativa alla sentenza emessa il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________,* *Präsidium*) nella procedura di annullamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200'000.– gravante in I rango la particella n. __________ RF di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 6 settembre 2000 il presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha accolto un'istanza presentata il
10 giugno 1999 da __________, annullando una cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.– costituita il 23 maggio 1979 in I grado sulla particella n. __________ RF di __________;
che __________ chiede ora al Tribunale di appello, con istanza del 27 aprile 2001, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'istante ha rinunciato a comparire all'udienza per il contraddittorio indetta da questa Camera;
che all'udienza non è comparso nemmeno lo sconosciuto detentore del titolo, citato per via edittale;
che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione della sentenza sulla base degli atti;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a), se emanano dall'autorità giudiziaria competente (lett. b) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che in concreto il dispositivo n. 1 della sentenza ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 5 marzo 2001 dalla cancelleria del Tribunale cantonale di San Gallo in calce all'esemplare del giudizio prodotto davanti a questa Camera;
che dopo l'entrata in vigore della legge federale sul foro in materia civile, il 1° gennaio 2001, la competenza del giudice confederato dal quale emana la sentenza non può più essere riesaminata in sede di delibazione (art. 37 LForo), sicché l'art.
510 lett. b CPC va considerato caduco (FF 1999 pag. 2473);
che l'istante si è regolarmente costituita in giudizio davanti al Tribunale distrettuale di __________, mentre lo sconosciuto detentore del titolo non è comparso, nonostante la pubblicazione della diffida a produrre il titolo apparsa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 870 cpv. 2 e 3 CC, 983 segg. CO);
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun soccombente nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza emanata il 6 settembre 2000 dal presidente del Tribunale distrettuale di __________ (*Bezirksgericht __________, Präsidium)* è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
*c)* pubblicazioni (2x) fr. 415.–
fr. 665.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione:
– __________;
– sconosciuto detentore della cartella ipotecaria, per via edittale.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario